Cassazione Civile, Ordinanza n. 11015/2026 del 24/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere, rilevando che la controversia era stata definita ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 e che non risultava notificato alcun diniego di definizione. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate, in coerenza con la disciplina della definizione agevolata e con il precedente richiamato.
Esito
Favorevole al resistente (fisco)
La controversia
L'Ufficio aveva emesso un avviso di accertamento per il periodo d'imposta 2012 nei confronti di una società, recuperando a tassazione costi ritenuti indeducibili derivanti da rapporti con un fornitore, con conseguente rettifica del reddito e richiesta di maggiori IRES, IRAP e IVA, oltre sanzioni e interessi. La ripresa si fondava sulla ritenuta insufficienza della documentazione prodotta, su irregolarità nei documenti di trasporto, su anomalie nei pagamenti e su elementi di inattendibilità del fornitore. La contribuente aveva impugnato l'atto deducendo, tra l'altro, l'omesso contraddittorio preventivo e contestando nel merito l'indeducibilità dei costi. In appello la CTR aveva rigettato la censura sul contraddittorio ritenendo sufficiente l'interlocuzione procedimentale e aveva confermato nel merito la mancata prova della certezza e inerenza dei costi. La società proponeva ricorso per cassazione con cinque motivi, ma nel corso del giudizio presentava istanza di estinzione per cessata materia del contendere ai sensi della definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, depositando la documentazione della regolarità della definizione e dei pagamenti effettuati. La Corte ha quindi verificato che non risultava notificato alcun diniego di definizione e ha dichiarato estinto il giudizio.
Norme richiamate
Richiamato dalla CTR per affermare che i costi sono deducibili solo se risultano da elementi certi e precisi e che l'onere della prova grava sul contribuente.
La mancanza di istanza di trattazione entro il termine previsto comporta l'estinzione del processo; la definizione della controversia impedisce la prosecuzione del giudizio.
Legge di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata per la disciplina della definizione agevolata.
Cass. n. 21826/2020
Richiamata per il principio secondo cui, nella definizione agevolata delle controversie tributarie, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e non vengono liquidate dal giudice che dichiara l'estinzione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la definizione agevolata della controversia determina l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere quando risulta perfezionata e non sia stato notificato un diniego di definizione.
- In presenza di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119 del 2018, le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate e il giudice che dichiara l'estinzione non deve liquidarle.
- Ai fini della deducibilità dei costi d'impresa, il contribuente deve fornire prova della certezza e dell'inerenza della spesa secondo il criterio degli elementi certi e precisi; la sola allegazione di documentazione incompleta o di pagamenti non sufficientemente collegati alle operazioni contestate può non essere sufficiente.
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