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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11333/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Procuratore di Gela impugnava l'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta che, accogliendo il riesame, aveva annullato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta e per equivalente di euro 396.628,00 connesso ai reati di cui agli artt. 640-bis e 316-bis c.p. Il ricorso per cassazione deduceva, in sintesi: (i) violazione di legge e insufficiente motivazione nella ritenuta insussistenza del fumus per la truffa, con contestazione della valutazione delle perizie contabili e del diverso ammontare del danno rappresentato dalle parti rispetto al C.T.P. del P.M.; (ii) mancata valorizzazione di irregolarità nella documentazione contabile e della vicenda dell'estinzione dei debiti bancari ritenuta idonea a dimostrare l'intento truffaldino; (iii) errata svalutazione delle dichiarazioni dell'avv. Panebianco e dei commercianti che avrebbero spiegato le ragioni della cessazione dell'attività non riconducibili a intimidazione; (iv) assenza di motivazione nel non ricondurre le perdite aziendali all'intimidazione ambientale; (v) criticità sulla sussistenza di un presunto prestito infruttifero e su più istanze per ottenere somme dal fondo; (vi) violazione dell'art. 15 L. 44/1999 circa la legittima destinazione delle somme ricevute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il motivo unico della declaratoria d'inammissibilità è processuale: il ricorso era proposto dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Gela contro un'ordinanza emessa dal Tribunale distrettuale di Caltanissetta; la giurisprudenza consolidata e l'art. 325 c.p.p. riconoscono la legittimazione a proporre ricorso avverso le ordinanze del tribunale del riesame solo al Procuratore della Repubblica presso quell'organo (ossia il Procuratore presso il Tribunale distrettuale che ha emesso l'ordinanza). Perciò la Corte non ha esaminato nel merito le censure relative alla valutazione delle prove e alla qualificazione giuridica dei fatti.

Norme richiamate

  • art. 606, lett. b) cod. proc. pen.

    Consente al ricorrente in cassazione di dedurre violazione di legge. Nel caso di specie il P.M. ha richiamato tali censure, ma la Corte non le ha esaminate perche' ha escluso la legittimazione a proporre il ricorso

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la riassunzione sintetica dei motivi di ricorso; utilizzata in atti processuali per il richiamo e la sintesi dei motivi

  • art. 194 cod. proc. pen.

    Riguarda la valutazione delle dichiarazioni rese dalle parti o da terzi; nel ricorso si contestava la svalutazione di specifiche dichiarazioni da parte del tribunale del riesame

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Disciplina la valutazione delle dichiarazioni di persone informate sui fatti; il ricorrente censurava la valutazione operata dal riesame

  • art. 15 L. 44/1999

    Regola l'accesso al fondo di solidarietà e la destinazione delle somme; il P.M. sosteneva che il tribunale avrebbe errato nel ritenere legittima la destinazione delle somme per il ripianamento dei debiti

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Stabilisce quale ufficio requirente e' legittimato a proporre ricorso avverso le decisioni dell'organo. La Corte ha interpretato la norma nel senso che, per le ordinanze del tribunale del riesame, legittimato ad impugnare e' il Procuratore della Repubblica presso il tribunale distrettuale che ha emesso l'ordinanza e non il P.M. ufficio richiedente originario presso il giudice che ha disposto la misura

  • art. 311, comma 1, cod. proc. pen.

    Prevede specifiche statuizioni sulla legittimazione del P.M. a ricorrere avverso provvedimenti cautelari personali; la Corte ha evidenziato che l'art. 325 non richiama questa previsione per le misure cautelari reali, determinando una diversa disciplina della legittimazione

Massime di principio

  • Verificare sempre la legittimazione soggettiva ad impugnare: il diritto di proporre ricorso contro una ordinanza del tribunale del riesame spetta all'ufficio requirente presso quel medesimo tribunale (art. 325 c.p.p.); un pubblico ministero di ufficio differente rischia l'inammissibilita'.
  • L'inammissibilità per incompetenza/legittimazione impedisce l'esame del merito: problemi di ammissibilità processuale vanno valutati e sollevati tempestivamente in fase interna prima di proporre impugnazioni di grado superiore.
  • Nelle controversie su misure cautelari reali occorre distinguere la disciplina rispetto alle misure personali (art. 311 c.p.p.); non si può automaticamente estendere la legittimazione prevista per le misure personali a quelle reali.
  • Quando si impugnano valutazioni di merito (perizie contabili, dichiarazioni testimoni, ricostruzioni di fatti economici), documentare e valorizzare in modo chiaro gli elementi probatori nel procedimento di riesame, perché il giudice di legittimità esamina principalmente questioni di diritto e l'ammissibilità del ricorso.
  • Se piu' uffici o procure sono coinvolti (es. diversa competenza territoriale), coordinare l'azione difensiva o inquirente con l'ufficio requirente competente presso il tribunale che ha emesso l'ordinanza per evitare vizi di legittimazione dell'impugnazione.
  • Se la questione centrale e' la destinazione e l'utilizzo di somme pubbliche o fondi speciali (es. L. 44/1999), far emergere in modo specifico e documentato l'illegittima destinazione nel provvedimento impugnato, poiche' la Corte di Cassazione richiede chiari profili di diritto per intervenire sul merito.

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