Cassazione Penale, Sentenza n. 6970/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Li Linghui era stato condannato dalla Corte d'Appello di Bari per (a) contraffazione ai sensi dell'art. 474 c.p., in quanto deteneva per la vendita 500 paia di scarpe riproducenti fedelmente il modello delle calzature a marchio Dr. Martens, e (b) per ricettazione ai sensi dell'art. 648 c.p. Il ricorrente ha impugnato la sentenza lamentando, tra l'altro, che l'imputazione riguardava i "modelli" e non i "marchi" registrati, che sulle scarpe sequestrate non risultava apposta alcuna dicitura coincidente o confondibile con il marchio originale (secondo la deposizione del teste Scarano), e dunque che mancavano i presupposti della fattispecie di cui all'art. 474 c.p.; ha inoltre dedotto l'insussistenza del reato di ricettazione se veniva meno il reato presupposto e ha prospettato la mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto non manifestamente infondate le censure del ricorrente in ordine all'incertezza se fosse tutelato il modello registrato e non il marchio, e ha rilevato che la sentenza impugnata e il capo di imputazione non specificavano se i modelli fossero registrati. Tale incertezza richiedeva approfondimenti che sono impediti dal decorso del termine di prescrizione. Poiché il ricorso non era manifestamente infondato, si è formato valido rapporto di impugnazione e la Corte ha potuto rilevare d'ufficio l'estinzione dei reati per prescrizione. Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione (con indicazione dei termini massimi di prescrizione menzionati in motivazione: 15 marzo 2022 per l'art. 474 c.p. e 15 novembre 2024 per l'art. 648 c.p.).
Norme richiamate
La Corte osserva che la norma tutela i marchi o altri segni distintivi registrati: l'accertamento dell'illecito richiede prova che il marchio o il modello siano registrati e che vi sia effettiva contraffazione; l'incertezza sulla registrazione del modello impedisce di ritenere integrata la fattispecie senza ulteriori accertamenti.
Il reato di ricettazione è strettamente connesso al reato presupposto: se il reato presupposto non è provato o è estinto, la posizione di ricettazione ne risente. La Corte ha rilevato la prescrizione anche con riguardo a questo reato.
Richiamato dal ricorrente in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione per prescrizione; la Corte tuttavia si è fondata sull'accertamento del decorso della prescrizione secondo le regole processuali e non ha ritenuto necessario un approfondimento diverso.
La Corte ricorda che solo l'inammissibilità del ricorso per mancanza dei requisiti di cui a questo articolo o la manifesta infondatezza dei motivi impedisce la formazione del rapporto di impugnazione; qui il ricorso non è stato considerato manifestamente infondato, per cui il rapporto è valido.
La Corte ha dichiarato l'estinzione del reato per prescrizione ai sensi dell'istituto processuale che consente la rilevazione d'ufficio delle cause di non punibilità quando il rapporto di impugnazione è validamente instaurato.
artt. 610 e 611 cod. proc. pen.
Richiamati in relazione alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto e alla mancata richiesta di trattazione orale; si è proceduto senza udienza perché non richiesta nei termini.
Massime di principio
- Quando l'imputazione riguarda la riproduzione di "modelli" occorre verificare espressamente la registrazione del modello stesso: la tutela penale ex art. 474 c.p. richiede la sussistenza di marchi o altri segni distintivi registrati.
- L'assenza del marchio o la presenza di un segno solo "assonante" può non essere sufficiente a fondare la contraffazione: è necessaria la prova dell'identità o della confondibilità tutelata dalla normativa.
- Il reato di ricettazione necessita di un reato presupposto accertato: se il reato presupposto non sussiste o è estinto, la posizione di ricettazione è compromessa.
- Se il ricorso in cassazione non è manifestamente infondato, si forma il rapporto di impugnazione e la Corte può rilevare d'ufficio cause di non punibilità, comprese la prescrizione; pertanto il vizio non manifesto in fase di merito può portare all'annullamento per prescrizione senza rinvio.
- Per evitare inefficaci contestazioni, l'imputazione deve essere precisa (specificare se si persegua la contraffazione del marchio o l'imitazione di un modello registrato) e l'accusa deve provare la registrazione e la sovrapponibilità del segno o del modello.
- Difesa e parte civile devono prestare attenzione ai termini di prescrizione e calcolare tempestivamente le scadenze: questioni rilevanti relative alla prescrizione possono determinare l'estinzione del reato anche se permangono dubbi di merito.
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