Cassazione Penale, Ordinanza n. 10113/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È rimasta ferma la decisione di merito già adottata dalla Corte di appello, che aveva riformato solo la pena, mantenendo la condanna per il reato contestato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello aveva riformato la sentenza di primo grado soltanto nel trattamento sanzionatorio, confermando la condanna dell'imputato per il tentativo di violenza privata. Con il ricorso per cassazione, proposto a mezzo difensore, l'imputato ha dedotto due censure: 1) la manifesta illogicità o erroneità del diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, sostenendo in sostanza che la condotta dovesse essere valorizzata in senso più favorevole; 2) l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche, censura formulata senza elementi di novità rispetto ai motivi di appello. La Cassazione ha ritenuto entrambi i motivi manifestamente infondati, rilevando che la corte territoriale aveva motivato in modo congruo e coerente facendo riferimento alle modalità del fatto, alla reiterazione della condotta e alla non esiguità del danno, e che per il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente richiamare gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
Norme richiamate
la condanna di merito riguardava il tentativo del delitto di violenza privata
la particolare tenuità del fatto può essere esclusa in presenza di modalità della condotta, reiterazione e non esiguità del danno
il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato con un congruo richiamo agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti
in caso di inammissibilità del ricorso il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sul diniego della particolare tenuità del fatto è limitato alla verifica della presenza di una motivazione congrua, coerente e non manifestamente illogica; è sufficiente valorizzare modalità della condotta, reiterazione e offensività concreta del fatto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche non richiede una motivazione analitica di tutti gli elementi dedotti dalla parte, essendo sufficiente un richiamo congruo agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti dal giudice di merito.
- È manifestamente infondato il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già formulate in appello senza apportare profili nuovi o specifiche critiche alla motivazione della sentenza impugnata.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende prevista dalla legge.
Come è indicizzato
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