Cassazione Civile, Ordinanza n. 14682/2022 del 09/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia riguarda la revocatoria fallimentare, ai sensi dell'art. 67, secondo comma, l.fall., di rimesse affluite su conti correnti intrattenuti da una società poi fallita. Il tribunale aveva dichiarato inefficaci nei confronti della massa tali rimesse e condannato la banca alla restituzione dell'importo di euro 458.772,06. La Corte d'appello aveva respinto l'impugnazione della banca, ritenendo provati, al momento delle rimesse, lo stato di decozione della società e la scientia decoctionis della banca, desunti da indici quali la concessione di un'ipoteca per somma rilevantissima, il ritardo nel pagamento degli stipendi, i continui sconfinamenti oltre fido, la presenza di partite bilanciate e il numero elevato di effetti insoluti. In cassazione la banca ha proposto quattro motivi: 1) violazione delle norme sul concetto di decozione, sostenendo che la Corte territoriale avesse valutato la crisi d'impresa in modo statico, senza considerare andamento dinamico, portafoglio ordini, qualità del lavoro e dati di bilancio; 2) nullità per omessa pronuncia sul momento di insorgenza della decozione e della scientia decoctionis, rilevante per delimitare le rimesse revocabili; 3) vizio motivazionale sulla valutazione delle prove testimoniali e documentali e sulla valenza dell'ipoteca quale indice di insolvenza; 4) vizio motivazionale per la mancata considerazione delle critiche del consulente tecnico di parte alla consulenza d'ufficio, specie sul tema delle partite bilanciate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi: il primo perché, in tema di revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, l.fall. nella formulazione applicabile ratione temporis, lo stato di insolvenza nel periodo sospetto è presunto iuris et de iure e, comunque, l'accertamento della scientia decoctionis è rimesso al giudice di merito e non è censurabile in cassazione se non nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c.; il secondo perché l'insolvenza riguarda l'intero periodo sospetto e la Corte territoriale si era espressamente pronunciata sulla consapevolezza della banca; il terzo perché, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile l'insufficienza motivazionale e la censura mirava a una rivalutazione del merito; il quarto perché l'omesso esame di deduzioni difensive o della consulenza di parte non integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo. La ricorrente è stata inoltre condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 67, secondo comma, l.fall.
formulazione anteriore alla modifica introdotta con il d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., nella l. 14 maggio 2005, n. 80
Nel regime applicabile al caso, lo stato di insolvenza nel periodo sospetto è presunto iuris et de iure in conseguenza dell'apertura della procedura concorsuale; il convenuto in revocatoria non può provare che si trattasse di mera temporanea difficoltà ad adempiere.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è scrutinabile solo se la questione decisiva non sia stata espressamente o implicitamente decisa dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Dopo la riforma del 2012 il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso; non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione né richieste di rivalutazione delle prove.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo sulla motivazione della sentenza di merito resta confinato al rispetto del minimo costituzionale.
La decisione è stata assunta in camera di consiglio nel rito camerale previsto per il ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato come parametro per l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare delle rimesse bancarie, nel regime anteriore alla riforma del 2005, lo stato di insolvenza del debitore nel periodo sospetto è presunto in modo assoluto e non può essere escluso dimostrando una mera crisi di liquidità temporanea.
- La conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunto anche in via presuntiva da indici sintomatici oggettivi e dal contesto professionale in cui le rimesse sono avvenute.
- Nel giudizio di cassazione, dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è consentito censurare la sentenza per insufficienza o contraddittorietà della motivazione, né sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio; è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso.
- L'omessa considerazione di singoli elementi istruttori o di deduzioni difensive non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo quando il fatto storico rilevante sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- La consulenza tecnica di parte ha natura di allegazione difensiva tecnica e il giudice non è tenuto a confutarla analiticamente se aderisce, con motivazione coerente, alle conclusioni della consulenza d'ufficio.
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