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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28657/2024 del 17/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida senza patente (art.116, commi 15 e 17 d.lgs. 285/1992) con recidiva nel biennio. Ha proposto tre motivi: 1) assenza di una precedente condanna definitiva tale da integrare la recidiva nel biennio; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), sostenendo la modesta gravità e la non abitualità del comportamento; 3) presunta discordanza tra la motivazione (pena base indicata di 3 mesi) e il dispositivo che confermava la pena di 2 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: la recidiva nel biennio può fondarsi anche su una violazione amministrativa definitivamente accertata (quella del 24/03/2021), e la fattispecie aggravata resta reato autonomo non depenalizzato. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art.131-bis, perché il reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva biennale è per sua struttura una fattispecie che sanziona la condotta reiterata e dunque è incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha inoltre osservato che la valutazione della Corte d'appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Sul terzo motivo ha dichiarato la mancata fondatezza: la pena del primo grado era stata ridotta in ragione delle attenuanti generiche e la conferma della pena di 2 mesi e 2.000 euro non viola il divieto di reformatio in peius. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 116, commi 15 e 17

    Tipizza la fattispecie di guida senza patente sanzionabile quando la condotta è reiterata nel biennio; nella forma aggravata con recidiva integra un reato autonomo che può comportare pena detentiva.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 1, comma 2

    L'intervento di depenalizzazione non si applica alle ipotesi aggravate delle fattispecie che prevedono anche pena detentiva; pertanto le forme aggravate restano reato autonomo e non vengono abrogate.

  • codice penale, art. 131-bis

    Regola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma esclude l'applicabilità quando ricorra il 'comportamento abituale' o quando il reato abbia per sua struttura condotte plurime, reiterate o seriali; pertanto non applicabile ai reati strutturalmente reiterati.

  • d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 5 (recidiva e depenalizzazione)

    Per la recidiva relativa alle fattispecie depenalizzate, la normativa e la giurisprudenza ammettono che possa integriarsi anche con precedenti violazioni amministrative, purché definitivamente accertate.

  • Giurisprudenza rilevante: Sezioni Unite, sent. 25/02/2016 (Tushaj) e successive pronunce di legittimità

    Le Sezioni Unite hanno precisato i criteri per l'applicabilità dell'art.131-bis e la nozione di comportamento abituale: la valutazione è complessiva e può considerare anche illeciti non ancora definitivi, ma l'abitualità o la struttura reiterata dell'illecito ostano all'applicazione della particolare tenuità.

Massime di principio

  • La depenalizzazione non incide sulle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali fattispecie restano reato autonomo e la recidiva può essere elemento costitutivo.
  • Per integrare la recidiva biennale non è sempre necessaria una precedente condanna penale definitiva: una violazione amministrativa definitivamente accertata può essere considerata ai fini della recidiva.
  • L'art. 131-bis c.p. non è applicabile quando il reato ha per sua struttura condotte reiterate o seriali; quindi per reati che richiedono la reiterazione nel tipo (come guida senza patente con recidiva) la causa di non punibilità è incompatibile.
  • Nel proporre ricorso per mancato riconoscimento di 131-bis è necessario dimostrare l'assenza di elementi che configurino abitualità o serialità della condotta; la mera modesta gravità non è sufficiente se la fattispecie è strutturalmente reiterata.
  • Nel censurare presunte incongruenze tra motivazione e dispositivo della pena occorre valutare la motivazione complessiva: riduzioni per attenuanti possono giustificare una pena inferiore al parametro base indicato in motivazione senza violare il divieto di reformatio in peius.

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