Cassazione Penale, Sentenza n. 28657/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava la conferma della condanna per guida senza patente (art.116, commi 15 e 17 d.lgs. 285/1992) con recidiva nel biennio. Ha proposto tre motivi: 1) assenza di una precedente condanna definitiva tale da integrare la recidiva nel biennio; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità (art.131-bis c.p.), sostenendo la modesta gravità e la non abitualità del comportamento; 3) presunta discordanza tra la motivazione (pena base indicata di 3 mesi) e il dispositivo che confermava la pena di 2 mesi di arresto e 2.000 euro di ammenda.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha ritenuto infondato il rilievo: la recidiva nel biennio può fondarsi anche su una violazione amministrativa definitivamente accertata (quella del 24/03/2021), e la fattispecie aggravata resta reato autonomo non depenalizzato. Sul secondo motivo ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art.131-bis, perché il reato di guida senza patente aggravato dalla recidiva biennale è per sua struttura una fattispecie che sanziona la condotta reiterata e dunque è incompatibile con la causa di non punibilità per particolare tenuità; la Corte ha inoltre osservato che la valutazione della Corte d'appello è conforme alla giurisprudenza di legittimità. Sul terzo motivo ha dichiarato la mancata fondatezza: la pena del primo grado era stata ridotta in ragione delle attenuanti generiche e la conferma della pena di 2 mesi e 2.000 euro non viola il divieto di reformatio in peius. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, art. 116, commi 15 e 17
Tipizza la fattispecie di guida senza patente sanzionabile quando la condotta è reiterata nel biennio; nella forma aggravata con recidiva integra un reato autonomo che può comportare pena detentiva.
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 1, comma 2
L'intervento di depenalizzazione non si applica alle ipotesi aggravate delle fattispecie che prevedono anche pena detentiva; pertanto le forme aggravate restano reato autonomo e non vengono abrogate.
Regola la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ma esclude l'applicabilità quando ricorra il 'comportamento abituale' o quando il reato abbia per sua struttura condotte plurime, reiterate o seriali; pertanto non applicabile ai reati strutturalmente reiterati.
d.lgs. 15 gennaio 2016 n. 8, art. 5 (recidiva e depenalizzazione)
Per la recidiva relativa alle fattispecie depenalizzate, la normativa e la giurisprudenza ammettono che possa integriarsi anche con precedenti violazioni amministrative, purché definitivamente accertate.
Giurisprudenza rilevante: Sezioni Unite, sent. 25/02/2016 (Tushaj) e successive pronunce di legittimità
Le Sezioni Unite hanno precisato i criteri per l'applicabilità dell'art.131-bis e la nozione di comportamento abituale: la valutazione è complessiva e può considerare anche illeciti non ancora definitivi, ma l'abitualità o la struttura reiterata dell'illecito ostano all'applicazione della particolare tenuità.
Massime di principio
- La depenalizzazione non incide sulle ipotesi aggravate che prevedono pena detentiva: tali fattispecie restano reato autonomo e la recidiva può essere elemento costitutivo.
- Per integrare la recidiva biennale non è sempre necessaria una precedente condanna penale definitiva: una violazione amministrativa definitivamente accertata può essere considerata ai fini della recidiva.
- L'art. 131-bis c.p. non è applicabile quando il reato ha per sua struttura condotte reiterate o seriali; quindi per reati che richiedono la reiterazione nel tipo (come guida senza patente con recidiva) la causa di non punibilità è incompatibile.
- Nel proporre ricorso per mancato riconoscimento di 131-bis è necessario dimostrare l'assenza di elementi che configurino abitualità o serialità della condotta; la mera modesta gravità non è sufficiente se la fattispecie è strutturalmente reiterata.
- Nel censurare presunte incongruenze tra motivazione e dispositivo della pena occorre valutare la motivazione complessiva: riduzioni per attenuanti possono giustificare una pena inferiore al parametro base indicato in motivazione senza violare il divieto di reformatio in peius.
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