Cassazione Penale, Sentenza n. 32043/2024 del 06/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Milano che, dichiarando estinto per prescrizione il reato a suo carico, ha comunque confermato la sua responsabilità civile per il turbamento di gara. Denuncia errore di applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. perché, a suo avviso, dagli atti emergeva in modo non contestabile l'assenza di elementi idonei a configurare la collusione contestata; lamenta inoltre violazione degli artt. 129 e 578 cod. proc. pen. e carenza di motivazione in ordine alla mancata valutazione compiuta del compendio probatorio ai fini dell'accertamento della piena estraneità ai fatti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. Ha escluso che la motivazione della Corte d'appello abbia indicato elementi idonei a dimostrare la condotta materiale e il dolo specifico richiesti per il reato di turbamento di gara (art. 353 c.p.) nei confronti del Rizzo; ha inoltre revocato le statuizioni civili conseguenti alla condanna, ritenendo che il giudice di merito aveva illegittimamente fondato la responsabilità su un generico dovere di vigilanza e su argomentazioni inconferenti rispetto alla collusione.
Norme richiamate
Norma richiamata in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte la prende in considerazione come riferimento alla pluralità di soggetti imputati, senza utilizzarla quale base per riconoscere la responsabilità del singolo in assenza di prove della collusione.
Delitto di turbamento d'asta: la Corte ribadisce che il reato si realizza attraverso un accordo collusivo con dolo specifico finalizzato a condizionare la scelta del contraente e che è necessaria la prova di una condotta materiale idonea a turbare la regolare procedura; non è sufficiente la mera inosservanza di doveri di vigilanza.
La Corte richiama l'interpretazione secondo cui, in caso di estinzione del reato per prescrizione, il giudice può assolvere ai sensi dell'art. 129 solo se l'estraneità dell'imputato o l'inesistenza del fatto risultano dagli atti in modo assolutamente non contestabile (percezione "ictu oculi"); in mancanza di tale evidenza, il giudice di appello deve esaminare compiutamente i motivi di impugnazione agli effetti civili.
Richiamato nel motivo come norma collegata alla disciplina delle cause estintive e degli effetti processuali; la Cassazione evidenzia l'obbligo del giudice di merito di valutare adeguatamente il compendio probatorio quando decide sulle questioni civili successive alla prescrizione penale.
Massime di principio
- Quando il reato è estinto per prescrizione, il giudice può assolvere l'imputato ai sensi dell'art. 129 c.p.p. solo se l'estraneità ai fatti o l'inesistenza del fatto emergono dagli atti in modo assolutamente non contestabile (criterio "ictu oculi").
- La dichiarazione di estinzione per prescrizione non esime il giudice di merito dall'esaminare compiutamente i motivi di impugnazione ai fini degli effetti civili: non è lecito confermare la responsabilità civile sulla base di valutazioni sommarie o su mere considerazioni di imprudenza/colpa generica.
- Per integrare il reato di turbamento di gara (art. 353 c.p.) è necessaria la prova della collusione materiale e del dolo specifico volto a turbare il procedimento di scelta del contraente; compiti di vigilanza o negligenze non possono essere automaticamente convertiti in prova di collusione.
- Se la motivazione della sentenza di merito non indica elementi idonei a dimostrare la condotta criminosa del singolo imputato, la Cassazione può annullare la sentenza senza rinvio perche' il fatto non sussiste, con conseguente revoca delle statuizioni civili.
- Nei procedimenti con più imputati, l'esito di uno può influire sulla valutazione degli altri, ma ciascuna responsabilità deve essere dimostrata con riferimento a specifici elementi di fatto che provino la partecipazione e il dolo.
Testo integrale
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