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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3297/2023 del 25/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, per cassazione, dell'ordinanza del Tribunale di Sciacca che aveva respinto l'opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorrente denunciava che il giudice aveva ritenuto errata la notifica all'Agenzia delle Entrate (ufficio finanziario) sostenendo che il contraddittore corretto fosse il Ministero della Giustizia, e che il Tribunale, invece di ordinare l'integrazione del contraddittorio o fissare un termine per la notifica, aveva rigettato l'opposizione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i motivi di ricorso. Ha rilevato che l'art. 99, comma 2, D.P.R. n. 115/2002 individua espressamente l'ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate) quale parte nel relativo processo, indipendentemente dal fatto che il rigetto sia stato adottato d'ufficio o su istanza dell'ufficio stesso, e che quindi la notifica all'Agenzia delle Entrate era corretta. Inoltre la Corte ha affermato che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti di uno dei legittimati passivi non legittima il rigetto immediato della domanda: il giudice deve fissare un termine perentorio per la notifica e solo in caso di ulteriore inadempimento può dichiarare l'improcedibilità. Pertanto il provvedimento impugnato è stato annullato senza rinvio e gli atti trasmessi al Presidente del Tribunale di Sciacca per il prosieguo.

Norme richiamate

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 99

    l'art. 99, comma 2, prevede che il ricorso sia notificato all'ufficio finanziario che è parte nel relativo processo

    L'ufficio finanziario (Agenzia delle Entrate) costituisce parte necessaria del contraddittorio nel procedimento relativo all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; non conta se il rigetto sia stato adottato d'ufficio o su istanza dell'ufficio

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 98

    l'art. 98 dispone che il decreto di ammissione al patrocinio venga trasmesso all'Ufficio finanziario

    Il decreto di ammissione e le relative comunicazioni devono essere trasmesse/notificate all'Ufficio finanziario, confermando il ruolo dell'ufficio nel procedimento

  • Codice di procedura penale, art. 611

    riferimento alla requisitoria scritta del Procuratore Generale ex art. 611 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina la requisitoria del Procuratore Generale in Cassazione; utilizzata nel procedimento per formulare la richiesta di declaratoria di inammissibilità

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata

    Sez. 4, n.18806 del 07/12/2015; n. 4378 del 2001; n. 5068 del 2001; n. 44916 del 2010; Sez. 6, n. 13135 del 24/06/2015

    Principio consolidato secondo cui la mancata instaurazione del contraddittorio nei confronti di un legittimato passivo impone al giudice di ordinare l'integrazione del contraddittorio entro termine perentorio e non il rigetto immediato; solo la persistente inadempienza puo' portare all'improcedibilità

Massime di principio

  • Nel procedimento di opposizione ex art. 99 D.P.R. n. 115/2002 l'Agenzia delle Entrate (ufficio finanziario) è parte necessaria: la notifica al predetto ufficio è generalmente obbligatoria, indipendentemente dall'origine del provvedimento di rigetto.
  • Se manca la notificazione ad uno dei legittimati passivi, il giudice non deve rigettare d'emblée l'opposizione: deve fissare un termine perentorio per l'integrazione del contraddittorio e rinviare l'udienza.
  • Solo dopo il mancato adempimento reiterato del ricorrente alla notifica richiesta, il giudice può dichiarare l'improcedibilità per evitare l'indefinito protrarsi del procedimento.
  • Anche se può sussistere la legittimazione passiva del Ministero della Giustizia in casi specifici (es. rappresentanza del soggetto passivo del rapporto di debito), la regola dell'obbligo di consentire l'integrazione del contraddittorio rimane applicabile.
  • In situazioni analoghe, il rimedio processuale corretto a carenza di contraddittorio è sempre l'ordine di integrazione con termine perentorio e non l'immediato rigetto della domanda.

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