Cassazione Penale, Ordinanza n. 11152/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di guida in stato di ebbrezza. La difesa ha contestato, in sostanza, la mancata verifica in giudizio dell'omologazione, della taratura e del corretto funzionamento dell'etilometro utilizzato per accertare lo stato alcolemico, deducendo: I) inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità e inutilizzabilità; II) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, oltre a inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e delle norme processuali in tema di inutilizzabilità, inammissibilità e decadenza. Il ricorrente sosteneva dunque che l'accertamento strumentale non fosse stato adeguatamente validato e che ciò dovesse incidere sulla prova della contravvenzione contestata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto manifestamente infondate le censure. Ha valorizzato il fatto che la Corte territoriale aveva richiamato la deposizione dell'operante di polizia, il quale aveva riferito che l'apparecchio era sottoposto a regolare verifica annuale e che ciò risultava dal registro interno dell'ufficio. La Corte ha poi ribadito il principio secondo cui, in tema di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza e incombe sulla difesa allegare e dimostrare specifici vizi dell'apparecchio, della sua omologazione, oppure l'assenza o l'inattualità dei controlli prescritti. Non essendo state fornite allegazioni idonee a scardinare l'attendibilità dell'accertamento, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 186, comma 2, lett. c), d.lgs. 285/1992
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada
Integra la fattispecie di guida in stato di ebbrezza oggetto della condanna confermata nei giudizi di merito.
art. 186, comma 2-sexies, d.lgs. 285/1992
art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies cod. strada
Norma richiamata nel capo d'imputazione/contestazione relativa alla guida in stato di ebbrezza.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In materia di guida in stato di ebbrezza, l'esito positivo dell'alcoltest costituisce di regola prova dello stato di ebbrezza, salvo che la difesa alleghi e dimostri specifici elementi idonei a infirmarne l'attendibilità.
- Chi contesta la validità dell'accertamento etilometrico deve fornire allegazioni concrete su vizi o errori della strumentazione, sull'omologazione dell'apparecchio o sulla mancanza/inattualità dei controlli periodici prescritti; non basta una contestazione meramente assertiva.
- Se il giudice di merito dà conto, anche attraverso la deposizione dell'operante e la documentazione interna dell'ufficio, della regolare verifica dell'apparecchio, la censura sulla mancata dimostrazione di taratura o omologazione non è sufficiente a fondare l'annullamento.
- La doglianza che si limita a prospettare una diversa lettura della prova, senza evidenziare specifiche violazioni processuali o illogicità manifeste della motivazione, è destinata a essere dichiarata inammissibile.
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