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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26424/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (leasing)

La controversia

La controversia nasce da una procedura fallimentare dichiarata nei confronti di una società in accomandita semplice e del suo socio accomandatario. Una società di leasing, agendo anche quale mandataria/sostituto servicer di altra società, aveva presentato due domande di insinuazione al passivo: una per il credito derivante da un leasing immobiliare nei confronti del fallimento della società, l’altra per crediti collegati a un finanziamento e a fideiussioni nei confronti del fallito in estensione. Entrambe le domande erano state rigettate dal giudice delegato e, in sede di opposizione ex art. 98 l.fall., il tribunale aveva respinto i ricorsi. Con il ricorso per cassazione, limitatamente al decreto relativo al leasing immobiliare n. 405033, le ricorrenti hanno dedotto: 1) nullità del decreto per carenza o apparenza di motivazione e per contraddizioni interne; 2) violazione dell’art. 1526 c.c., degli artt. 72 e 72-quater l.fall. e dell’art. 1, commi 136-140, L. 124/2017, per avere il tribunale applicato la disciplina del leasing traslativo e della risoluzione per inadempimento in modo ritenuto errato; 3) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., dell’art. 99 l.fall. e dell’art. 2697 c.c., per avere il tribunale fondato la decisione su fatti non dedotti o non provati, in particolare sulla asserita restituzione del bene oggetto del leasing.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili nella motivazione del decreto impugnato: il tribunale aveva da un lato presupposto la risoluzione del contratto di leasing e la restituzione del bene, dall’altro aveva valorizzato l’avvenuta allocazione sul mercato del bene da parte della curatela, elemento incompatibile con la riconsegna già avvenuta e, prima ancora, con la stessa risoluzione contrattuale. Tale incertezza ha inciso anche sulla corretta disciplina applicabile alla pretesa creditoria. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato il decreto e rinviato al Tribunale di Napoli in diversa composizione perché riesamini: se e quando il contratto fosse stato risolto, e se il bene fosse stato effettivamente riconsegnato. Il rinvio riguarda anche la regolazione delle spese di legittimità. Non viene accolta una decisione definitiva sul merito del credito, che resta rimessa al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La motivazione della decisione deve essere esistente e non apparente; il vizio è configurabile solo nei casi estremi di anomalia motivazionale.

  • art. 99 l.fall.

    È la base processuale dell’opposizione allo stato passivo richiamata nel giudizio.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Consente la censura di nullità della sentenza o del decreto per difetto di motivazione in senso giuridico rilevante.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al "minimo costituzionale" e riguarda solo anomalie estreme.

  • art. 1526 c.c.

    "se la risoluzione del contratto ha luogo per inadempimento del conduttore il locatore deve restituire le rate riscosse e salvo il diritto all'equo compenso ed il risarcimento del danno"

    Per il leasing traslativo risolto prima del fallimento dell’utilizzatore, la disciplina applicabile resta quella analogica dell’art. 1526 c.c., con restituzione delle rate e riconoscimento del solo equo compenso e dell’eventuale risarcimento del danno.

  • art. 72 l.fall.

    Richiamato dalla parte ricorrente per la disciplina dei contratti pendenti, ma la Corte non fonda la decisione su di esso.

  • art. 72-quater l.fall.

    Secondo la Corte, non è applicabile retroattivamente ai contratti di leasing risolti prima dell’entrata in vigore della L. 124/2017.

  • art. 1, commi 136-140, L. 124/2017

    La Corte ribadisce, richiamando le Sezioni Unite, che la legge non ha effetti retroattivi e si applica solo ai contratti di leasing i cui presupposti di risoluzione non si siano ancora verificati alla data della sua entrata in vigore.

  • art. 1384 c.c.

    Il giudice può ridurre ad equità la penale eventualmente convenuta, entro i limiti dell’eccesso rispetto all’importo già versato.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione non può fondarsi su fatti non allegati o non emergenti ritualmente dal processo.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione delle prove deve rispettare le regole legali di disponibilità e apprezzamento del materiale probatorio.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i fatti costitutivi del credito e i presupposti rilevanti grava sulla parte che li allega.

Massime di principio

  • In sede di legittimità, il vizio di motivazione è configurabile solo quando il testo della decisione presenti una vera e propria anomalia costituzionalmente rilevante, come motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili; non è sufficiente un mero difetto di completezza o persuasività.
  • Nel leasing finanziario, se il contratto di leasing traslativo è stato risolto per inadempimento dell’utilizzatore prima del fallimento, la disciplina applicabile è quella dell’art. 1526 c.c. in via analogica; non si applica retroattivamente la disciplina introdotta dalla L. n. 124/2017 per i presupposti di risoluzione già maturati.
  • L’applicazione della disciplina sul leasing presuppone una chiara accertazione in fatto della risoluzione del contratto e dell’effettiva riconsegna del bene; affermazioni incompatibili su questi punti rendono la decisione cassabile per incoerenza motivazionale.
  • Quando il giudice intende riconoscere un equo compenso o ridurre una penale nel rapporto di leasing, deve fondare il calcolo su presupposti fattuali coerenti e verificati, senza utilizzare elementi incompatibili con la pretesa restituzione del bene.
  • La parte che insinua un credito al passivo deve allegare e provare i fatti costitutivi del credito e i presupposti della quantificazione; il giudice non può supplire con ricostruzioni fondate su circostanze non dedotte o non dimostrate.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoLeasingImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaContrattiProcesso civile
IstitutiNullitàOnere della provaRisoluzione del contratto

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