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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06419/2026 del 17/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna che aveva confermato la condanna di primo grado per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sull'identità o su qualità personali proprie o di altri, indicato nel testo come art. 483 cod. proc. pen. I motivi dedotti erano tre: 1) contestazione della motivazione sulla responsabilità e della mancata esclusione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., sostenendo in sostanza una carente consapevolezza dell'illiceità anche per incompetenza linguistica; 2) contestazione del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) contestazione dell'eccessività della pena.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico, sia intrinsecamente sia estrinsecamente, perché si limitava a riprodurre censure già proposte in appello senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata; quanto all'art. 131-bis c.p., ha rilevato che la decisione di merito aveva escluso già in radice il presupposto positivo della causa di non punibilità. Il secondo motivo è stato ritenuto non consentito in sede di legittimità e comunque manifestamente infondato, perché la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche era congrua e basata su elementi ritenuti decisivi. Il terzo motivo è stato giudicato parimenti non consentito e manifestamente infondato, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e la motivazione era adeguata, anche trattandosi di pena inferiore alla media edittale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 483 c.p.p.

    Nel testo è indicata come norma incriminatrice del reato contestato, ma la citazione appare formalmente incongrua rispetto al tipo di fatto descritto; dalla sentenza emerge solo il riferimento testuale contenuto nel provvedimento impugnato.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando la sentenza di merito esclude già in concreto il fondamento positivo della richiesta, ritenuta impropriamente dedotta e priva di presupposti.

  • art. 132 c.p.

    La graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, da esercitarsi secondo i criteri legali di commisurazione.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena deve avvenire in aderenza ai criteri di gravità del reato e capacità a delinquere, con motivazione sufficiente se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità sono inammissibili le censure generiche o meramente riproduttive di doglianze già prospettate in appello, quando non si confrontino con le specifiche argomentazioni della sentenza impugnata.
  • La deduzione della particolare tenuità del fatto richiede il confronto con i presupposti positivi dell'istituto; se il giudice di merito li esclude in radice, non è sufficiente invocare in modo astratto una minore offensività o una minore consapevolezza dell'illiceità.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice individui gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non occorre una confutazione puntuale di ogni elemento favorevole o sfavorevole allegato dalle parti.
  • La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non richiede una motivazione particolarmente analitica quando la pena irrogata sia inferiore alla media edittale, purché il percorso valutativo sia coerente e non manifestamente illogico.
  • In caso di ricorso inammissibile, la Corte provvede alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPena e commisurazioneCause di non punibilità
RamiProcesso penaleParte generale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

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