Cassazione Civile, Ordinanza n. 35947/2021 del 22/11/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un'ordinanza-ingiunzione con cui la Prefettura ha irrogato una sanzione pecuniaria per l'illecito amministrativo previsto dall'art. 1 della legge n. 386/1990, oltre alla sanzione accessoria del divieto di emettere assegni per 72 mesi, in relazione all'emissione di tre assegni dopo la revoca dell'autorizzazione delle banche trattarie. L'opponente ha dedotto che gli assegni erano stati emessi come garanzia, con data successiva a quella effettiva di emissione, quando le autorizzazioni non erano ancora revocate; ha sostenuto inoltre di aver agito come legale rappresentante di una società titolare del conto, che la pretesa sanzionatoria avrebbe dovuto riguardare la società e che, essendo poi intervenuto concordato preventivo, il pagamento sarebbe stato soggetto alla par condicio creditorum. In cassazione ha articolato quattro motivi: 1) violazione del contraddittorio e delle regole processuali per la pretesa mancata rituale costituzione della Prefettura nel primo grado e per la dedotta mancata contestazione dei fatti; 2) violazione della disciplina dell'assegno bancario, della legge sanzionatoria e delle norme concorsuali, per non avere considerato che gli assegni erano stati emessi quale legale rappresentante e in forma postdatata; 3) omesso rispetto di precedenti decisioni favorevoli rese in altri giudizi analoghi; 4) nullità della sentenza per motivazione apparente, inesistente o insufficiente.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la dedotta irregolarità processuale non era accompagnata dalla specifica allegazione di un concreto pregiudizio al diritto di difesa; inoltre ha osservato che la contumacia della controparte non varrebbe comunque come confessione o non contestazione. Ha respinto anche i motivi sulla motivazione e sui precedenti invocati, affermando che la sentenza d'appello era motivata in modo congruo, che il precedente giurisprudenziale non è vincolante e che non vi era identità di causa petendi con gli altri giudizi citati. Sul merito, la Corte ha confermato che l'emissione di un assegno privo di data o postdatato comporta l'assunzione del rischio che, al momento del completamento e dell'utilizzazione del titolo, manchi l'autorizzazione o la provvista; pertanto la responsabilità per l'illecito amministrativo sussiste anche se il titolo viene poi presentato all'incasso quando l'emittente non è più legale rappresentante o quando sopravvengano regole concorsuali che impediscano il pagamento. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata perché la Prefettura non ha svolto difese; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
L'emissione dell'assegno senza autorizzazione o senza provvista integra l'illecito amministrativo; rileva il momento dell'emissione/utilizzazione del titolo e il rischio assunto da chi compila o rilascia assegni postdatati o incompleti.
È il rimedio utilizzato per proporre opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione sanzionatoria.
art. 31, comma 2, r.d. n. 1736/1933
Richiamato dal ricorrente in relazione alla disciplina dell'assegno bancario e alla sua completezza formale.
Richiamato dal ricorrente in tema di sanzioni per emissione di assegni senza autorizzazione o provvista.
artt. 168, 173 e 216, comma 3, l. fall.
Richiamati dal ricorrente per sostenere che la sopravvenuta procedura concorsuale impedisse il pagamento e incidere sulla responsabilità sanzionatoria.
L'autore dell'illecito amministrativo è la persona fisica che ha commesso il fatto; l'ente risponde in solido solo ai fini del pagamento della sanzione pecuniaria.
art. 24 Cost.
Invocato in relazione alla dedotta lesione del diritto di difesa per la pretesa irregolare costituzione della Prefettura.
art. 111 Cost.
Invocato insieme all'art. 24 Cost. per denunciare violazioni del giusto processo e del contraddittorio.
Invocato per sostenere che i fatti non contestati avrebbero dovuto ritenersi provati.
Invocato per denunciare nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
Sono i parametri di impugnazione usati dal ricorrente per denunciare nullità processuali, vizi motivazionali e violazioni di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ne dà atto per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se la parte deduce e dimostra quale concreto pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito sia derivato dalla violazione lamentata; non basta prospettare un'astratta irregolarità.
- La contumacia della parte convenuta non equivale a confessione né determina, di per sé, non contestazione dei fatti allegati dall'altra parte, che resta onerata della prova dei propri assunti.
- In tema di assegni bancari, chi emette un titolo postdatato o incompleto assume il rischio che, al momento in cui il titolo venga completato e utilizzato, manchino l'autorizzazione o la provvista; il fatto illecito amministrativo si perfeziona in relazione all'emissione del titolo e al rischio così assunto.
- La qualità di legale rappresentante o la successiva cessazione di tale veste non escludono la responsabilità della persona fisica che ha commesso il fatto; l'eventuale successiva procedura concorsuale della società non neutralizza l'illecito già integrato.
- Il precedente giurisprudenziale, di per sé, non è fonte vincolante del diritto; ai fini del giudicato esterno occorre identità di parti, petitum e causa petendi, intesa come identità del fatto costitutivo della pretesa.
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