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Ordinanza

Ordinanza n. 206/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, ​del bando <<Procedura Aperta, ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la conclusione di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, per l’affidamento del “Servizio di Cure domiciliari e Telemedicina”, articolata in 3 lotti, per i pazienti residenti/domiciliati nel territorio dell’ASL di Salerno>>​;

Giustizia amministrativa202600724

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: bando di gara per la conclusione di un accordo quadro con più operatori economici, articolato in tre lotti, relativo al servizio di cure domiciliari e telemedicina

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il bando relativo alla procedura aperta per l’affidamento del servizio di cure domiciliari e telemedicina destinato ai pazienti residenti o domiciliati nel territorio dell’ASL di Salerno. Dal testo dell’ordinanza non sono specificamente ricavabili i singoli motivi di illegittimità dedotti contro il bando. Nella fase cautelare il giudice ha esaminato il requisito del periculum in mora, riservando ogni più approfondita valutazione sulle questioni di rito e di merito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, senza anticipare valutazioni definitive sulle questioni di rito e di merito. Ha ritenuto non meritevole di positiva valutazione il periculum in mora, reputando il danno prospettato dalla ricorrente recessivo, nel bilanciamento degli interessi contrapposti, rispetto agli interessi pubblici rappresentati dall’ASL. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato per l’udienza pubblica del 7 ottobre 2026.

Norme richiamate

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Procedura Aperta, ex art. 71 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

    La disposizione è richiamata quale base normativa della procedura aperta prevista dal bando; l’ordinanza non ne svolge un’interpretazione.

  • art. 55 c.p.a.

    La norma è richiamata quale disciplina della tutela cautelare; la domanda è stata respinta per difetto del periculum in mora, all’esito del bilanciamento degli interessi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell’efficacia di un atto amministrativo richiede la positiva valutazione del periculum in mora; in mancanza, la domanda cautelare deve essere respinta anche senza una valutazione definitiva delle questioni di rito e di merito.
  • Il pregiudizio prospettato dal ricorrente deve essere bilanciato con gli interessi pubblici e privati contrapposti; la tutela cautelare può essere negata quando il danno individuale risulti recessivo rispetto agli interessi pubblici concretamente evocati dall’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaTutela cautelare
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiTutela cautelarePonderazione degli interessi e interesse pubblicoConcorrenza ed evidenza pubblica

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