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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25330/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

La controversia

La controversia nasce da una tenuta agricola situata in prossimità del fiume Tanaro, sulla cui sponda destra era stata realizzata in passato una mantellata in blocchi di calcestruzzo per proteggere il fondo dall’erosione e dall’inondazione. Dopo una piena straordinaria che aveva asportato tale opera, l’ente competente non ne aveva disposto il ripristino, ma aveva invece avviato, in attuazione del Piano di Assetto Idrogeologico, altre opere idrauliche, tra cui la chiusura di un rio e il prolungamento di un argine. La proprietaria aveva quindi promosso azione di nuova opera e di danno temuto, ottenendo dal tribunale un provvedimento cautelare che imponeva interventi di pulizia, manutenzione e rimodellamento della mantellata per ridurre il pericolo di inondazione. Nel successivo giudizio di merito, l’ente e l’appaltatore/mandatario dell’ATI chiedevano l’accertamento negativo dell’esistenza di una situazione di pericolo derivante dalle opere eseguite. La corte d’appello, dopo aver disposto nuova consulenza tecnica, aveva riformato la decisione di primo grado e revocato l’ordinanza cautelare, ritenendo insussistenti i presupposti delle azioni di nunciazione. Il ricorso per cassazione censurava la decisione per violazione degli artt. 1171 e 1172 c.c., omessa pronuncia, nullità/contraddittorietà della motivazione e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la corte territoriale avesse ignorato le valutazioni del CTU e avesse finito per fondare la decisione sulla presunta legittimità del PAI anziché sull’effettiva situazione di pericolo per il fondo.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo di ricorso, rigettando il secondo e il quarto. Ha ritenuto infondate le doglianze su omessa pronuncia e omesso esame di fatto decisivo, ma ha ravvisato violazione di legge e vizio motivazionale nella sentenza d’appello perché la corte territoriale, pur avendo correttamente individuato l’oggetto del giudizio nella verifica dei presupposti delle azioni di nunciazione, ha poi omesso di considerare le conclusioni del consulente tecnico d’ufficio e ha spostato il ragionamento sulla natura e legittimità del PAI, trascurando che il giudizio riguardava invece il pericolo concreto per la proprietà. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Torino in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda tenendo conto delle valutazioni tecniche del proprio CTU e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 1171 c.c.

    richiamato come norma sulle azioni di nuova opera, finalizzate a prevenire il danno da una nuova opera altrui al possesso o alla proprietà

  • art. 1172 c.c.

    richiamato come norma sull'azione di danno temuto, applicabile anche contro la pubblica amministrazione per la tutela della proprietà o di altro diritto reale

  • art. 112 c.p.c.

    invocato come parametro dell'omessa pronuncia; la Corte lo ritiene non violato perché la domanda dell'ente era stata implicitamente esaminata

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    citato per la trattazione del ricorso in camera di consiglio

Massime di principio

  • Le azioni di nunciazione sono ammissibili anche nei confronti della pubblica amministrazione quando la tutela richiesta riguarda la conservazione della proprietà, del possesso o di altro diritto reale rispetto a un pericolo di danno derivante da una nuova opera o da una cosa altrui.
  • Nel giudizio avente a oggetto i presupposti dell'azione di nuova opera o di danno temuto, il giudice deve accertare in concreto l'esistenza del pericolo per il bene tutelato e non può sostituire tale verifica con una valutazione astratta di legittimità dell'atto amministrativo presupposto.
  • La consulenza tecnica d'ufficio non deve essere necessariamente recepita dal giudice, ma le sue conclusioni non possono essere totalmente omesse nella motivazione quando siano decisive per la valutazione del fatto controverso.
  • La motivazione è viziata quando, dopo aver correttamente individuato il thema decidendum nell'accertamento del pericolo per la proprietà, la decisione si fonda invece su un diverso piano argomentativo estraneo all'oggetto del giudizio, senza confrontarsi con gli esiti istruttori rilevanti.
  • L'omessa pronuncia non ricorre se la decisione di accoglimento dell'impugnazione comporta, anche implicitamente, il rigetto della domanda incompatibile con l'esito adottato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProprietà
RamiProcesso civileDiritti realiResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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