Cassazione Civile, Ordinanza n. 06611/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un’esecuzione promossa dalla parte ricorrente per il pagamento di una somma che l’istituto di credito sosteneva di avere già corrisposto, detraendo però la ritenuta d’acconto. La ricorrente contestava la trattenuta, deducendo che il pagamento era avvenuto dopo la notifica del precetto e comunque in misura inferiore al dovuto, perché la somma aveva natura risarcitoria e quindi non sarebbe stata soggetta a ritenuta; sosteneva inoltre di aver già comunicato alla banca, via telefax, l’insussistenza dei presupposti per applicarla. Il Tribunale aveva ritenuto tardivo il pagamento e dovuta la ritenuta per mancanza di prova sulla natura del credito e sulla tempestiva comunicazione; aveva anche disposto la cancellazione di espressioni ritenute sconvenienti e condannato ex art. 89 c.p.c. La Corte d’appello aveva rigettato sia l’appello principale sia quello incidentale, reputando provato soltanto che il pagamento era successivo al pignoramento e negando prova della ricezione del fax da parte della banca. Con il ricorso per cassazione venivano dedotti tre motivi: 1) violazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. per asserita esistenza di un giudicato esterno sulla non debenza della ritenuta e sulla conoscenza da parte della banca della natura risarcitoria del credito; 2) violazione degli artt. 2647 c.c., 112, 115 e 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale omesso di considerare che, provato l’invio del fax, sarebbe spettato alla controparte dimostrare l’eventuale mancata ricezione; 3) violazione degli artt. 89 e 96 c.p.c. per avere ritenuto sconvenienti le espressioni difensive utilizzate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo inconcludente: la ricorrente invocava un giudicato esterno senza allegare adeguatamente né il passaggio in giudicato della sentenza richiamata né l’identità del credito oggetto delle due controversie. Ha accolto il secondo motivo, rilevando che la Corte d’appello non aveva affrontato il tema della prova della natura del credito e della tempestività della comunicazione, limitandosi a pretendere la prova della ricezione del telefax; la Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, dimostrato il corretto inoltro del fax al numero del destinatario, si presume la ricezione e la conoscenza del contenuto, gravando sul destinatario l’onere di provare eventuali elementi contrari. Ha rigettato il terzo motivo, affermando che la valutazione del giudice di merito sulla sconvenienza o offensività delle espressioni contenute negli atti difensivi e sulla cancellazione ai sensi dell’art. 89 c.p.c. è discrezionale e non sindacabile in cassazione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Richiamato per sostenere l’esistenza di un giudicato esterno; la Corte ha però ritenuto la censura inammissibile per difetto di adeguata allegazione del passaggio in giudicato e dell’identità del credito.
Richiamato a fondamento dell’efficacia del giudicato sostanziale invocato dalla ricorrente; la doglianza è stata dichiarata inammissibile per carenza di specificità.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha deciso la censura valorizzando il diverso principio probatorio relativo all’invio del telefax e alla presunzione di ricezione.
Invocato per omessa pronuncia sul tema della prova della natura del credito e della comunicazione alla banca.
Invocato per lamentare la mancata corretta valutazione delle prove in tema di invio del telefax e di comunicazione preventiva.
Invocato per censurare l’apprezzamento delle risultanze probatorie sulla ricezione del fax.
Richiamato sul potere del giudice di cancellare espressioni sconvenienti o offensive dagli scritti difensivi; la Corte ribadisce che tale valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione.
Richiamato nel terzo motivo, ma la censura è stata rigettata perché attinente a valutazioni discrezionali del giudice di merito.
Massime di principio
- Quando si invoca in cassazione un giudicato esterno, non basta richiamare una precedente decisione: occorre allegare in modo specifico il passaggio in giudicato del provvedimento e dimostrare l’identità tra il rapporto o il credito definito e quello oggetto del nuovo giudizio.
- In tema di comunicazioni a mezzo telefax, una volta dimostrato il corretto inoltro del documento al numero del destinatario, opera una presunzione di ricezione e conoscenza da parte del destinatario; spetta quindi a quest’ultimo provare fatti idonei a superare tale presunzione.
- La Corte di merito deve esaminare le censure effettivamente dedotte in appello sui punti decisivi della decisione impugnata; la mancata considerazione del tema della prova della natura del credito e della comunicazione preventiva può integrare vizio censurabile in cassazione.
- La valutazione del carattere sconveniente o offensivo delle espressioni contenute negli atti difensivi, così come la decisione di cancellarle ex art. 89 c.p.c., rientra nel potere discrezionale del giudice di merito ed è, di regola, insindacabile in sede di legittimità.
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