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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23348/2022 del 26/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un credito per spese di lite liquidate in un precedente giudizio, posto a base di un’espropriazione forzata presso terzi promossa dalla società creditrice contro il debitore. Quest’ultimo aveva reagito con opposizione all’esecuzione ex art. 615, secondo comma, c.p.c., sostenendo che il titolo esecutivo fosse stato caducato da una successiva sentenza. In appello l’opposizione era stata accolta, ritenendo che la precedente sentenza del Tribunale, dichiarativa della litispendenza in un diverso giudizio tra le stesse parti, avesse determinato la caducazione del titolo azionato, anche senza ordine di cancellazione della causa dal ruolo. La società creditrice ha ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione di norme processuali e sostanziali, sostenendo che l’omessa cancellazione della causa dal ruolo avrebbe reso inefficace la sentenza dichiarativa di litispendenza e quindi incapace di travolgere il titolo esecutivo; 2) vizio di motivazione, deducendo contraddittorietà o apparenza della motivazione nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto irrilevante la mancata cancellazione dal ruolo, pur richiamando tale adempimento come conseguenza della litispendenza. La Corte, tuttavia, ha rilevato d’ufficio un vizio preliminare più grave: la non integrità del contraddittorio, poiché nel giudizio di opposizione all’esecuzione relativo a un’espropriazione presso terzi non erano stati evocati i terzi pignorati, che sono litisconsorti necessari.

La decisione

La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso perché ha rilevato d’ufficio la nullità del giudizio di merito per difetto di integrità del contraddittorio. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato al Giudice di pace di Roma, quale giudice di primo grado e in diversa composizione, affinché rinnovi la trattazione della causa con la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    richiamato come base dell’opposizione all’esecuzione proposta dal debitore contro l’esecuzione forzata intrapresa dal creditore.

  • art. 39 c.p.c.

    invocato nel primo motivo in relazione alla disciplina della litispendenza.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato nel primo motivo come norma sulla corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 132 c.p.c.

    invocato nel primo motivo per la dedotta invalidità della decisione impugnata.

  • art. 324 c.p.c.

    invocato nel primo motivo in tema di giudicato della sentenza non impugnata.

  • art. 474 c.p.c.

    invocato nel primo motivo in tema di titolo esecutivo.

  • art. 2909 c.c.

    invocato nel primo motivo in tema di autorità del giudicato.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per il motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 360 c.p.c.

    richiamato per il motivo di ricorso sul vizio di motivazione.

  • art. 543 c.p.c.

    richiamato per individuare l’espropriazione presso terzi, nell’ambito della quale il terzo pignorato è litisconsorte necessario.

  • art. 383 c.p.c.

    utilizzato come base per la cassazione con rinvio al giudice di primo grado dopo il rilievo della nullità del contraddittorio.

  • art. 354 c.p.c.

    richiamato insieme all’art. 383 c.p.c. per il rinvio al primo giudice in caso di nullità per difetto di contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione all’esecuzione relativo a un’espropriazione presso terzi, il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario; la sua mancata partecipazione determina nullità dell’intero processo, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
  • La non integrità del contraddittorio per pretermissione di un litisconsorte necessario comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice di primo grado, affinché la controversia sia riesaminata con la partecipazione di tutte le parti necessarie.
  • Quando la Corte rileva una nullità processuale assorbente, resta precluso l’esame dei motivi di ricorso attinenti al merito o ai vizi della motivazione della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione presso terziOpposizioni esecutive
RamiEsecuzioniProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessarioGiudicatoOnere della prova

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