Ordinanza n. 991/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - della determinazione della Responsabile dell’Area 3 del Comune di Costa Volpino in data 25/05/2026 n°202 di indizione della procedura di affidamento diretto dell’incarico per la progettazione P.E.F.E. ed esecutiva, la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, la direzione lavori e la contabilità finale e di contestuale affidamento dell’incarico al Raggruppamento temporaneo di professionisti fra Aretéstudio Architetti associati Claudio Poli ed Eleonora Molina e l’ing. Dario Catalini, nonché gli atti ad essa conseguenti, preordinati o connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Determinazione comunale di indizione e contestuale affidamento diretto di un incarico di progettazione, sicurezza, direzione lavori e contabilità per la realizzazione del Waterfront del lago d’Iseo a un raggruppamento temporaneo di professionisti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui il Comune ha indetto una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023 e ha contestualmente affidato l’incarico a un RTP composto da uno studio di architettura e da un ingegnere. Ha dedotto, in primo luogo, che dalla documentazione della piattaforma Sintel risultava presentata un’offerta dal solo studio, con partecipazione in forma singola, mentre l’affidamento era stato disposto a favore del RTP, sicché l’amministrazione avrebbe individuato un soggetto diverso da quello offerente. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di rotazione di cui all’art. 49 d.lgs. 36/2023, poiché lo stesso studio aveva già ricevuto dal Comune, con affidamento diretto, incarichi relativi al medesimo intervento: la redazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali e la predisposizione della documentazione per la verifica dell’interesse culturale di fabbricati demaniali. Secondo il ricorrente, la costituzione del RTP non sarebbe stata provata e non sarebbe stata idonea a eludere il principio di rotazione. Infine, ha contestato la contraddittorietà della procedura, poiché il disciplinare e la determinazione avrebbero previsto la consultazione di più operatori tramite Sintel, richiamando l’art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023, ma l’amministrazione avrebbe invece indetto e concluso contestualmente la procedura mediante affidamento diretto, senza adeguatamente valorizzare l’offerta eventualmente migliore e preferendo operatori già conosciuti.
La decisione
Il TAR non ha definito la domanda cautelare né il merito del ricorso. Ha ritenuto tardivo il deposito documentale effettuato dal Comune il 7 luglio 2026, in violazione del termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. Tuttavia, poiché il ricorrente ha chiesto un termine per poter contraddire alla documentazione, il Collegio ha disposto che tale termine fosse concesso, così da consentire la legittima acquisizione processuale dei documenti mediante il contraddittorio. Contestualmente ha disposto un’istruttoria, ritenuta necessaria anche alla luce della discussione camerale. Il Comune dovrà depositare una relazione della responsabile dell’Area 3 Governo del Territorio, corredata dalla documentazione, chiarendo: gli incarichi affidati negli ultimi tre anni allo studio e all’ingegnere, singolarmente o quali componenti di RTP, con riferimento sia al Waterfront sia ad altri incarichi di progettazione e direzione lavori; il numero complessivo degli incarichi analoghi affidati dal Comune nello stesso periodo; il soggetto che ha originariamente presentato l’offerta; la data di costituzione del RTP affidatario; l’eventuale stipulazione ed esecuzione del contratto e, in caso di esecuzione parziale, l’autonomia organizzativa e funzionale della parte residua ai fini dell’eventuale subentro. Il termine per il deposito della relazione e dei documenti è stato fissato al 25 agosto 2026. La trattazione cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 3 settembre 2026.
Norme richiamate
art. 50, comma 1, lett. b), d.lgs. 36/2023
Richiamato quale base normativa della procedura di affidamento diretto dell’incarico di servizi di ingegneria e architettura.
Invocato dal ricorrente quale disposizione che sancisce il principio di rotazione negli affidamenti sotto soglia; la sua applicazione concreta richiede l’accertamento degli incarichi precedentemente affidati e della posizione dei soggetti coinvolti.
art. 108, comma 10, d.lgs. 36/2023
Richiamato nel disciplinare e nella determinazione impugnata in relazione alla procedura che avrebbe previsto la consultazione di più operatori; la portata concreta del richiamo deve essere verificata nell’istruttoria.
Richiamato dal ricorrente per contestare la coerenza tra la procedura preannunciata e l’affidamento diretto contestualmente disposto.
Il TAR ha ritenuto tardivo il deposito documentale del Comune rispetto al termine processuale previsto per il giudizio cautelare e ha concesso un termine a difesa per garantire il contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare amministrativo, il deposito documentale effettuato oltre il termine previsto dall’art. 55, comma 5, c.p.a. è tardivo; qualora la parte interessata chieda di poter contraddire sui documenti, il giudice deve assicurare un termine a difesa prima di fondare la decisione sul relativo contenuto.
- Quando la legittimità di un affidamento diretto è contestata per violazione del principio di rotazione, l’amministrazione deve consentire la verifica degli incarichi precedentemente affidati ai medesimi operatori, sia individualmente sia quali componenti di un raggruppamento temporaneo, nonché del numero complessivo degli incarichi analoghi affidati nello stesso periodo.
- In presenza di contestazioni sulla corrispondenza tra il soggetto che ha presentato l’offerta e il soggetto destinatario dell’affidamento, è necessario accertare quale operatore abbia originariamente formulato l’offerta e quando sia stato costituito il raggruppamento poi indicato come affidatario.
- Quando è già intervenuta la stipulazione o l’esecuzione, anche parziale, del contratto oggetto di impugnazione, la valutazione della possibilità di subentro richiede l’accertamento dell’autonomia organizzativa e funzionale delle prestazioni ancora da eseguire.
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