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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36732/2026 del 19/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d’appello di Napoli del 23 giugno 2026, pronunciata su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. e in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 24 novembre 2025. La Corte d’appello aveva rideterminato la pena, riconoscendo prevalenti le attenuanti generiche già concesse, in tre anni e quattro mesi di reclusione ed euro 660 di multa, revocato le pene accessorie disposte dal primo giudice e applicato l’interdizione temporanea dai pubblici uffici per cinque anni, confermando nel resto. Con un motivo formulato ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., in relazione agli artt. 133 e 235 c.p., il ricorrente ha sostenuto che, avendo rideterminato la pena e rivalutato la personalità dell’imputato, la Corte d’appello avrebbe dovuto riesaminare anche l’espulsione dal territorio dello Stato, disposta dal Tribunale. Ha inoltre accennato genericamente a una presunta differenza tra le cifre riportate nel corpo della sentenza e nel dispositivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che l’accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse, salvo l’irrogazione di una pena illegale; la cognizione del giudice d’appello, dopo la rinuncia ai motivi, resta limitata alle questioni non rinunciate. L’espulsione era stata disposta dal Tribunale e i relativi presupposti non erano stati devoluti alla Corte d’appello; inoltre, tale misura di sicurezza non costituiva una pena accessoria illegale. La generica censura sulla presunta difformità numerica non trovava riscontro nella sentenza. L’inammissibilità è stata pronunciata con procedura semplificata e non partecipata ai sensi dell’art. 610, comma 5-bis, seconda parte, c.p.p. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 5.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    L'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

    L’accordo sulla richiesta di concordato in appello comporta la rinuncia a proporre in cassazione doglianze diverse da quelle che restano devolute, anche se rilevabili d’ufficio; fa eccezione la censura relativa all’irrogazione di una pena illegale.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

    La declaratoria di inammissibilità può essere pronunciata con procedura semplificata e non partecipata quando ricorrono le condizioni previste dalla seconda parte del comma 5-bis; questa disciplina speciale si distingue dalla trattazione camerale partecipata prevista per i ricorsi che investono la motivazione.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Consigliere di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 235 cod. pen.

    La norma è indicata quale base processuale del motivo di ricorso, ma il testo non ne sviluppa un’interpretazione autonoma.

  • art. 133 c.p.

    Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. Consigliere di cui all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 133 e 235 cod. pen.

    La disposizione è richiamata dal ricorrente in relazione alla rivalutazione della personalità conseguente alla rideterminazione della pena; la Corte non ne offre un’interpretazione, poiché dichiara la censura inammissibile.

  • art. 235 c.p.

    Invero, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale.

    La disposizione è pertinente alla misura di sicurezza dell’espulsione contestata dal ricorrente; la Corte non ne esamina i presupposti nel merito, perché la questione non era stata devoluta in appello e la censura è inammissibile.

  • art. 610, comma 1, c.p.p.

    Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

    La norma è richiamata quale riferimento alla trattazione camerale partecipata dei ricorsi, in contrapposizione alla procedura semplificata e non partecipata applicata nel caso.

  • art. 611 c.p.p.

    Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.

    La norma è richiamata insieme all’art. 610, comma 1, c.p.p. quale disciplina della trattazione camerale partecipata dei ricorsi che investono la motivazione, distinta dalla procedura semplificata utilizzata per la declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L’accordo delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p. comporta la rinuncia a dedurre in cassazione doglianze diverse da quelle rimaste devolute al giudice d’appello, anche quando attengano a questioni rilevabili d’ufficio; resta salva la censura relativa all’irrogazione di una pena illegale.
  • In seguito alla rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice d’appello è limitata ai motivi non rinunciati. Una questione relativa a una misura di sicurezza già disposta in primo grado non può quindi essere introdotta per la prima volta in cassazione se non è stata devoluta al giudice d’appello.
  • La rideterminazione della pena in appello non consente di riaprire in cassazione una questione non devoluta relativa a una misura di sicurezza; l’eccezione alla rinuncia derivante dal concordato riguarda l’irrogazione di una pena illegale.

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