Cassazione Civile, Ordinanza n. 22385/2021 del 05/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
Due correntisti agivano per ottenere la ripetizione delle somme asseritamente indebitamente addebitate dalla banca a titolo di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto, deducendo la nullità delle clausole contrattuali che prevedevano tali oneri. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo non prodotti in giudizio i contratti di conto corrente e di apertura di credito e alcuni estratti conto, con conseguente impossibilità sia di dichiarare la nullità delle clausole sia di ricostruire l'andamento del rapporto. Con l'unico motivo di ricorso i correntisti censuravano tale decisione sostenendo, da un lato, che la nullità delle pattuizioni avrebbe dovuto essere rilevata perché la banca non aveva contestato la sussistenza dei contratti né la nullità delle clausole, e, dall'altro, che la prova della domanda non richiedeva necessariamente gli estratti conto mancanti, potendo essere fornita anche con altri mezzi di cognizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo nella parte relativa alla declaratoria di nullità delle clausole. Ha osservato che la mancata produzione dei contratti contenenti le pattuizioni asseritamente nulle impediva al giudice di avere accesso diretto alla fonte documentale della pretesa nullità, lasciando il quadro probatorio lacunoso; inoltre, il giudice non può supplire d'ufficio alla carenza probatoria delle parti. Ha poi escluso che il principio di non contestazione potesse valere a dimostrare il contenuto illecito delle clausole, poiché esso opera sui fatti storici e non sulle valutazioni giuridiche. Ritenuto assorbito il profilo sulla prova del quantum, il ricorso è stato respinto. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione della banca; disposta la declaratoria sul doppio contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
"principio di non contestazione"
La non contestazione opera come relevatio ab onere probandi, ma riguarda solo fatti storici e non può estendersi alla dimostrazione di valutazioni giuridiche, come la nullità o l'illiceità di clausole contrattuali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
Massime di principio
- Quando la domanda di ripetizione di indebito si fonda sulla nullità di clausole contrattuali, la parte attrice deve produrre in giudizio il contratto contenente le pattuizioni contestate, perché la loro mancata produzione impedisce al giudice l'esame diretto della fonte della dedotta nullità.
- Il giudice non può colmare d'ufficio la carenza probatoria della parte, dovendo rispettare il principio dispositivo.
- Il principio di non contestazione prova il fatto storico non contestato, ma non sostituisce la prova del contenuto giuridicamente illecito di una clausola né consente di prescindere dalla produzione del documento negoziale.
- L'eventuale lacuna documentale relativa agli estratti conto può rendere non dimostrato il quantum, ma tale profilo resta assorbito se difetta la prova della stessa base negoziale e della nullità dedotta.
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