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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5634/2024 del 08/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva dichiarato responsabile, in concorso con Nicola Ermini, del reato di estorsione (art. 110, 629 c.p.) per avere indotto Giampiero Martini a versare la somma di euro 34.927,20 prospettandogli il coinvolgimento nel procedimento penale relativo alla liquidazione coatta amministrativa della cooperativa Gran Sasso. I motivi di ricorso svolti denunciavano: erronea applicazione della legge e illogicità della motivazione; mancata assunzione di prova decisiva con richiesta di rinnovazione istruttoria per escussione della persona offesa Martini (ormai non più imputato); errata qualificazione della fattispecie come estorsione anziché come reato di minaccia per costringere a commettere appropriazione indebita (art. 611 c.p.); inoltre, motivi nuovi invocavano la possibile applicazione della riduzione per fatto di lieve entità in luce della sentenza della Corte costituzionale n. 120/2023.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che la Corte d'appello aveva correttamente valorizzato intercettazioni e dichiarazioni della persona offesa, che dimostravano la pressione esercitata dal ricorrente e il nesso causale tra la minaccia e la disposizione patrimoniale (bonifico). Sul punto probatorio la Cassazione ha richiamato i limiti del sindacato in sede di legittimità e ha escluso vizi della motivazione. Quanto alla richiesta di rinnovazione istruttoria, è stato ricordato che nel giudizio abbreviato l'integrazione probatoria in appello (art. 603 c.p.p.) è rimessa alla discrezionalità del giudice e che il ricorrente non ha dimostrato la decisività della prova richiesta né ha adeguatamente correlato la nuova prova al quadro probatorio esistente. Sulla questione del concorso tra art. 611 e art. 629 c.p., la Corte ha applicato il principio di specialità (art. 15 c.p.) mediante confronto strutturale delle fattispecie e ha ritenuto che non sussista rapporto di specialità: le condotte sono finalisticamente e materialmente diverse, per cui può configurarsi anche il reato di estorsione. Infine, la dedotta lieve entità è stata respinta perché contraddetta dall'entità richiesta e dalla 'messa in scena' progettata per indurre il pagamento; la restituzione/reparazione non è risultata idonea a integrare la circostanza attenuante invocata.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    Delitto di estorsione: condotta diretta a conseguire un ingiusto profitto con altrui danno patrimoniale; nella sentenza si afferma che è sufficiente che la vittima ceda per mera convenienza per evitare un male prospettato, integrando così il nesso causale tra minaccia e disposizione patrimoniale

  • art. 611 cod. pen.

    Delitto di minaccia finalizzata a costringere altri a commettere un reato (es. appropriazione indebita); la Corte ha ritenuto che la fattispecie sia distinta da quella di estorsione per finalità e attività materiali, escludendo il rapporto di specialità con l'art. 629

  • art. 15 cod. pen.

    Principio di specialità usato per dirimere i casi di concorso apparente di norme: occorre confronto strutturale tra elementi costitutivi delle fattispecie; applicato qui per escludere che una norma assorba l'altra tra art. 611 e 629

  • art. 110 cod. pen.

    Concorso di persone nel reato: il ricorrente è stato ritenuto in concorso con Nicola Ermini

  • art. 603, comma 3 cod. proc. pen.

    Previsione dell'ammissione di integrazioni probatorie in appello nel giudizio abbreviato; la Corte sottolinea il carattere discrezionale dell'integrazione e l'assenza di un diritto automatico alla prova

  • art. 606, comma 1, lett. d) cod. proc. pen.

    Censura per mancata assunzione di prova decisiva nel ricorso per cassazione: nel contesto del giudizio abbreviato non è invocabile come diritto assoluto, salvo che si prospettino lacune della motivazione che l'integrazione avrebbe colmato

  • art. 649 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla giurisprudenza costituzionale e CEDU sulla comparazione fra fatti contestati in giudizi differenti; usato come quadro di riferimento per il principio di non contraddittorietà/processuale

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 120 del 2023

    Dichiarata illegittimità nella parte dell'art. 629 c.p. che non prevedeva la diminuzione della pena in misura non eccedente 1/3; la Corte di Cassazione ha comunque valutato e respinto l'asserita rilevanza del fatto di lieve entità nel caso concreto

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 200 del 2016

    Richiamata nei ragionamenti sulla comparazione fra fattispecie e limiti processuali ex art. 649 c.p.p.; fornisce principi sulla comparazione concreta tra contestazioni

Massime di principio

  • Per distinguere estorsione (art. 629) da costrizione a commettere un reato (art. 611) occorre un confronto strutturale degli elementi costitutivi: finalità, attività materiale e rapporto azione-evento. Se questi elementi differiscono, può sussistere il concorso di reati.
  • L'estorsione è integrata quando la vittima dispone patrimonialmente per evitare un male prospettato; non è necessario l'annullamento totale della sua autodeterminazione, basta che ceda per mera convenienza per timore del male prospettato.
  • In giudizio abbreviato l'ammissione di nuove prove in appello è discretionaria (art. 603 c.p.p.); la parte che chiede integrazione deve spiegare la decisività della prova e la sua concreta incidenza sul quadro probatorio preesistente.
  • Il principio di specialità (art. 15 c.p.) va applicato tramite comparazione logico-formale delle fattispecie astratte: non basta richiamare l'identità dell'interesse tutelato; bisogna verificare la 'contenenza' degli elementi costitutivi.
  • La deduzione del fatto di lieve entità dopo interventi costituzionali richiede la verifica degli indici indicati dalla giurisprudenza (natura, mezzi, modalità, tenuità del danno o del pericolo); elementi come importo richiesto, messa in scena e modalità della condotta possono escludere la lieve entità.
  • Intercettazioni e ammissioni della persona offesa, se coerentemente valutate nel complesso probatorio, possono essere idonee a comprovare il nesso causale tra minaccia e pagamento richiesto.

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