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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27902/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso per cassazione per saltum presentato dalla parte civile Antonino Lusi impugnava la sentenza del Tribunale di Avezzano che aveva assolto Di Cintio dai capi a) e b). Le doglianze principali erano: 1) violazione dell'art. 523 c.p.p., per avere il difensore della parte civile perso il diritto di replica in udienza (con conseguente nullità), poiché il giudice avrebbe chiuso il dibattimento mentre il difensore non era ancora intervenuto e una richiesta di differimento, inviata via PEC, non risultava nel fascicolo per «mero disguido»; 2) violazione dell'art. 125 co. 3 c.p.p., per motivazione apparente della sentenza assolutoria. Inoltre il ricorrente sosteneva di avere interesse ad impugnare nonostante l'estinzione per prescrizione, per gli effetti di giudicato civile derivanti dalla formula assolutoria ai sensi dell'art. 652 c.p.p.

La decisione

La Corte ha accolto parzialmente il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la parte relativa al capo b) perché la condotta contestata, posta in essere durante una seduta del consiglio comunale in presenza della persona offesa, va ricondotta in termini di ingiuria aggravata dalla presenza di più persone, fattispecie depenalizzata dal d.lgs. 15/01/2016 n. 7, e quindi la parte civile non aveva interesse a impugnare su quel capo. Quanto al capo a), la Corte ha ritenuto fondata la censura per violazione del diritto di difesa (art. 523 c.p.p.): il difensore della parte civile non ha potuto esercitare il diritto di replica a causa della chiusura del dibattimento e dell'assenza del suo atto di richiesta di differimento nel fascicolo per «mero disguido», e si è configurata una nullità relativa. Per questo motivo la sentenza è stata annullata limitatamente al capo a) e rinviata al giudice competente per valore in grado di appello. La Corte ha altresì disposto che il ricorrente non sia condannato al pagamento delle spese o a sanzioni amministrative a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 595, co. 3, c.p.

    Norma penale che definisce il reato materialmente contestato in primo grado (lesioni). Richiamata per indicare la fattispecie imputata all'imputato.

  • art. 523 c.p.p.

    Garantisce il diritto di replica ai difensori delle parti private. La Corte ha ritenuto che la mancata possibilità di esercitare tale diritto abbia determinato una nullità relativa della sentenza di primo grado.

  • art. 125, co. 3, c.p.p.

    Contestata come vizio di motivazione (motivo di nullità o vizio di procedura che incide sul giudizio); nella decisione è stata assorbita dalla valutazione dell'errore in procedendo relativo al diritto di difesa.

  • art. 129, co. 2, c.p.p.

    Richiamato in relazione alle formule di assoluzione pronunciate dal giudice (tipologie di formula assolutoria) e ai loro effetti.

  • art. 652 c.p.p.

    Stabilisce l'efficacia di giudicato della sentenza penale irrevocabile di assoluzione nel processo civile; usato per spiegare l'interesse della parte civile ad impugnare l'assoluzione sul capo a).

  • art. 573, co. 1-bis, c.p.p.

    "Quando la sentenza è impugnata per i soli interessi civili, il giudice d'appello e la Corte di cassazione, se l'impugnazione non è inammissibile, rinviano per la prosecuzione, rispettivamente, al giudice o alla sezione civile competente, che decide sulle questioni civili utilizzando le prove acquisite nel processo penale e quelle eventualmente acquisite nel giudizio civile."

    La Corte ha precisato che la norma, di nuova introduzione, si applica soltanto alle sentenze emesse dal 30/12/2022 in poi; essendo la sentenza impugnata del 11/05/2022, la disposizione non è applicabile al caso di specie e pertanto la cognizione del Collegio penale è rimasta ferma.

  • art. 609, co. 2, c.p.p.

    Richiamato a fondamento del potere della Corte di cassazione di procedere a una ricorrezione o a una corretta qualificazione giuridica d'ufficio del fatto: la Corte può riqualificare la fattispecie risultante dagli atti (qui la riqualificazione in ingiuria).

  • art. 1, comma 1, lett. c), d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7

    Norma di depenalizzazione che ha depenalizzato l'ingiuria aggravata dalla presenza di più persone; per questo motivo la fattispecie indicata al capo b) è stata ritenuta non più penalmente perseguibile e la parte civile priva di interesse in relazione a quel capo.

  • art. 576 c.p.p.

    Richiamato nella giurisprudenza citata per spiegare i poteri del giudice dell'impugnazione di decidere su un capo anche in mancanza di precedente statuizione; rilevante per affermare l'ammissibilità dell'impugnazione della parte civile sul capo a).

  • art. 23, co. 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 (richiamato)

    Norma transitoria/organizzativa richiamata in relazione alla modalità di trattazione orale dei ricorsi (memoria depositata a seguito di disposizioni emergenziali sulla trattazione in udienza pubblica).

Massime di principio

  • La parte civile ha interesse ad impugnare una sentenza di assoluzione 'per non aver commesso il fatto' anche se il reato era già estinto per prescrizione, quando la formula assolutoria produce effetti di giudicato in sede civile ai sensi dell'art. 652 c.p.p.; in tal caso l'impugnazione può mirare a rimuovere gli effetti pregiudizievoli in sede civile.
  • Se la condotta contestata va correttamente ricondotta a una fattispecie depenalizzata (es. ingiuria aggravata depenalizzata), la parte civile manca di interesse a impugnare su quel capo e la Cassazione può dichiarare quella parte inammissibile dopo averne disposta la riqualificazione d'ufficio.
  • La privazione del diritto di difesa (es. impedimento del diritto di replica del difensore della parte civile) integra una nullità relativa che, se non eccepita in primo grado perché il dibattimento è stato formalmente chiuso, può essere rilevata con impugnazione e portare all'annullamento parziale della sentenza e al rinvio.
  • La nuova procedura prevista dall'art. 573 co. 1-bis c.p.p. (rinvio alla sezione civile per impugnazioni per soli interessi civili) non è applicabile a sentenze pronunciate anteriormente al 30/12/2022; valutare sempre la data di emissione della sentenza impugnata per stabilire la disciplina applicabile.
  • In caso di annullamento parziale con rinvio, il giudice a quo decide nei limiti del devoluto: il rinvio opera solo per le questioni specificamente annullate e devolute, e il giudice di appello agirà nei limiti della nuova devoluzione.
  • Quando il ricorso è parzialmente fondato la Corte può disporre l'annullamento limitato senza condannare il ricorrente alle spese o a sanzioni, specialmente quando la fondatezza riguarda profili procedurali attinenti al diritto di difesa.

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