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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 42331/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in quattro motivi: 1) vizio di notifica ex art. 156 c.p.p. perché l'imputato, detenuto per altra causa, non avrebbe ricevuto avvisi (con richiamo alla sostituzione del difensore e all'art. 97, comma 4 c.p.p.); 2) violazione delle norme sulla sospensione del processo con messa alla prova (artt. 464‑bis, comma 2, e 521, comma 1 c.p.p.), con richiamo alla sentenza interpretativa n. 131/2019 della Corte costituzionale e alla possibilità di riqualificazione e ammissione alla messa alla prova anche ex post; 3) insufficienza della prova in ordine al furto/ricettazione: la condanna si sarebbe fondata solo sulla disponibilità dell'auto e su avvistamenti non univoci; 4) inesistenza del reato di porto ingiustificato di arma perché i giudici avrebbero esteso in malam partem la nozione di "abitazione" trattandosi di persona senza fissa dimora.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso (anche per profili di inammissibilità) e ha confermato le condanne già inflitte in primo e secondo grado: reato ricondotto a furto aggravato (in luogo della ricettazione) e porto ingiustificato di un coltello. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: notifiche correttamente eseguite secondo la giurisprudenza delle Sezioni Unite; la giurisprudenza costituzionale non ha eliminato la necessità della tempestività della richiesta di messa alla prova né degli altri requisiti (procura speciale e prognosi favorevole); la valutazione del merito probatorio del giudice di appello è congrua e non censurata in cassazione; l'essere senza fissa dimora non giustifica il porto di un coltello non strumentale alla vita quotidiana.

Norme richiamate

  • art. 156 cod. proc. pen.

    Le notificazioni all'imputato detenuto devono essere eseguite nel luogo di detenzione; tuttavia, se lo stato di detenzione non risulta dal procedimento per altre cause, possono legittimamente essere eseguite le notifiche con le modalità previste per l'imputato non detenuto

  • art. 97, comma 4 cod. proc. pen.

    Prevede la nomina di un difensore sostitutivo quando il difensore di fiducia non è presente; la presenza del sostituto esclude in radice una lesione dei diritti della difesa con riferimento alle notifiche

  • art. 464-bis, comma 2 cod. proc. pen.

    Regola i termini e le condizioni per la richiesta di sospensione del processo con messa alla prova; la tempestività e il possesso della procura speciale sono requisiti rilevanti per l'ammissione

  • art. 521, comma 1 cod. proc. pen.

    Disposizione procedurale collegata alla sospensione del processo e alle decisioni del giudice in ordine alle misure alternative; la sua lettura non impedisce al giudice, se ricorrono i presupposti, di riammettere la messa alla prova

  • art. 168-bis cod. pen.

    Individua i reati per i quali è ammessa la sospensione con messa alla prova; la riqualificazione del fatto può rendere applicabile tale disciplina se la richiesta è tempestiva

  • Sentenza n. 131/2019 Corte costituzionale

    «non prevedono la possibilità di disporre la sospensione del procedimento con messa alla prova ove, in esito al giudizio, il fatto di reato venga, su sollecitazione del medesimo imputato, diversamente qualificato dal giudice così da rientrare in uno di quelli contemplati dal primo comma dell'art. 168-bis"

    La Corte costituzionale ha chiarito che il giudice può, sia in udienza preliminare sia ex post rispetto a una precedente negazione, ammettere alla messa alla prova se il fatto viene riqualificato; tuttavia la decisione ribadisce la necessità della tempestività della richiesta e degli altri requisiti normativi

  • Sezioni Unite, n. 12778 del 27/02/2020

    «lo stato di detenzione, ove l'imputato sia detenuto per altra causa, può non risultare trattandosi di procedimenti diversi"

    La giurisprudenza di legittimità chiarisce che, quando l'imputato è detenuto per altra causa, l'autorità non è tenuta a ricerche a tutto campo e può eseguire notifiche come per non detenuti se lo stato di detenzione non risulta nel procedimento

  • Sez. 5, n. 7983 del 26/10/2015

    Richiamata in relazione alla necessità di una prognosi favorevole per l'ammissione alla messa alla prova; precedenti penali negativi possono giustificare un esito prognostico sfavorevole

Massime di principio

  • Le notifiche all'imputato detenuto devono essere inviate nel luogo di detenzione, ma se lo stato di detenzione non risulta nel procedimento l'autorità può legittimamente usare le modalità ordinarie; la presenza di un difensore sostitutivo riduce il rischio di pregiudizio per la difesa
  • La richiesta di sospensione del processo con messa alla prova è soggetta a condizioni formali e temporali (tempestività, procura speciale) e il giudice può riammettere la messa alla prova in caso di riqualificazione del fatto, ma il rispetto dei requisiti rimane imprescindibile
  • La valutazione del merito probatorio operata dal giudice di appello è protetta: la Cassazione non riesamina i fatti se il ricorso non dimostra una specifica illogicità o insufficienza della motivazione rispetto alle argomentazioni di merito
  • Il fatto di essere senza fissa dimora non costituisce di per sé una giustificazione per il porto di un'arma: va valutata la strumentalità dell'oggetto rispetto alla vita quotidiana e la pericolosità intrinseca (es. lama di 9 cm)
  • Precedenti penali e valutazioni prognostiche sull'astensione da reati futuri sono elementi rilevanti per l'ammissione a misure alternative quali la messa alla prova
  • Se il ricorso non contesta in modo puntuale e motivato le ratio decidendi indicate nella motivazione di merito, rischia l'inammissibilità per mancata specificazione delle doglianze

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