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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20963/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente chiedeva la riparazione per ingiusta detenzione subita dal 30/03/2017 e poi arresti domiciliari (02/02/2016-19/01/2021) per reato ex art.74 D.P.R. 309/1990, successivamente assolta. La Corte di appello aveva respinto la domanda ritenendo che il comportamento della Lavecchia integrasse "colpa grave" ostativa alla riparazione, in particolare per la partecipazione e i contatti con esponenti apicali di un sodalizio criminale durante incontri nella sua pizzeria e per il ruolo avuto nel reclamare chiarimenti sull'arresto del genero.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi proposti dalla Lavecchia. Ha confermato che la Corte territoriale ha correttamente valutato elementi (partecipazione agli incontri, contatti diretti con il capo del clan Cutolo, contestazione ad altro esponente Amato Alessandro, scelta di non pagare la partita di stupefacente) idonei a integrare l'apparenza di contiguità al sodalizio e quindi la colpa grave ai sensi dell'art.314 c.1 c.p.p., impedendo la riparazione. Ha altresì ritenuto corretta la condanna della ricorrente alle spese processuali, poiché l'Avvocatura dello Stato si era costituita chiedendo il rigetto; la ricorrente non ha dimostrato l'irragionevolezza della liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. 309/1990

    Norma sostanziale che definisce delitti in materia di stupefacenti: è il capo d'imputazione che ha originato la custodia cautelare e successiva assoluzione della ricorrente; usata come contesto fattuale ma non modificata nel giudizio di riparazione.

  • art. 314, comma 1, cod. proc. pen.

    La Corte interpreta la 'colpa grave' come condotta che, pur volta ad altri fini, per macroscopica negligenza, imprudenza o inosservanza di norme, abbia creato una situazione prevedibile di intervento dell'autorità giudiziaria. Tale colpa ostacola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; il giudice della riparazione deve valutare ex ante la condotta del richiedente prima e dopo la perdita della libertà.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte le prende in considerazione ma rigetta i motivi proposti ritenendoli infondati rispetto alla valutazione della colpa grave e delle spese.

  • art. 91 cod. proc. civ.

    Principio della soccombenza nelle spese: nel procedimento di riparazione, se il Ministero si costituisce chiedendo il rigetto, la parte che perde (qui la ricorrente) è condannata alle spese; la compensazione è esclusa a meno che il Ministero non l'abbia chiesta.

Massime di principio

  • La domanda di riparazione per ingiusta detenzione può essere negata se emerge colpa grave del richiedente: non occorre che la condotta integri un reato, basta che abbia creato l'apparenza di pericolosità tale da giustificare l'intervento dell'autorità.
  • Nel giudizio di riparazione il giudice effettua una valutazione ex ante della condotta del richiedente (anche sulla base di fatti emersi nel processo penale) autonoma rispetto al merito penale, guardando a comportamenti anteriori e successivi alla restrizione della libertà.
  • Frequentazioni ambigue o contatti diretti con soggetti apicali di un'associazione criminale, nonché azioni che possono essere interpretate come solidarietà o interessamento attivo (es. trattative, contestazioni sulla droga, incontri organizzati nella propria attività), possono costituire indizi idonei a configurare colpa grave.
  • La simple assoluzione nel merito non esclude automaticamente il diritto alla riparazione: se tuttavia la condotta del detenuto ha creato la falsa apparenza di coinvolgimento, la riparazione può essere negata.
  • Sui costi processuali, quando il Ministero si costituisce per chiedere il rigetto, la parte che perde è normalmente condannata alle spese; il ricorrente deve specificare in cassazione eventuali vizi nella quantificazione delle spese per ottenere rettifiche.
  • Le deduzioni sulla non pertinenza o inesistenza di determinati elementi di prova (es. dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni) devono essere specificamente motivate e dimostrate in Cassazione per superare la valutazione di merito; mere asserzioni generiche sono insufficienti.

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