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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20379/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

La controversia

Il Prefetto di Napoli aveva emesso un decreto di espulsione nei confronti di un cittadino del Bangladesh, al quale era stato anche notificato un ordine di allontanamento del Questore. L'interessato aveva proposto opposizione davanti al Giudice di Pace, che però l'aveva rigettata. In cassazione il ricorrente deduceva tre motivi: 1) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la sua effettiva conoscenza della lingua italiana o della lingua veicolare usata per la traduzione del decreto, sostenendo di conoscere solo il bangla e che non fosse stato svolto un adeguato accertamento; 2) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla documentazione che attestava il suo arrivo in Italia per lavoro; 3) omessa pronuncia, in violazione dell'art. 112 c.p.c., su una specifica censura inerente la dedotta inespellibilità ai sensi dell'art. 19 TUI e dell'art. 5 della direttiva 115/88/CE, per provenienza da area disagiata da catastrofi naturali.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, ritenendolo assorbente, perché il decreto di espulsione risultava tradotto in lingua veicolare senza che fossero svolte o allegate le necessarie verifiche sulla conoscenza da parte dell'interessato della lingua italiana o della lingua di traduzione. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, in tema di espulsione amministrativa, grava sull'amministrazione l'onere di provare la conoscenza della lingua usata per la traduzione del provvedimento, salvo specifiche e comprovate impossibilità di traduzione nella lingua conosciuta dallo straniero. Ha quindi affermato la nullità del decreto di espulsione e l'inapplicabilità della sanatoria per raggiungimento dello scopo. Gli altri due motivi sono rimasti assorbiti. La Corte ha cassato senza rinvio il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito ai sensi dell'art. 384, comma 2, c.p.c., ha annullato il decreto di espulsione, condannando l'amministrazione alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    è richiamato come vizio per omesso esame di fatti decisivi dedotto nei primi due motivi

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato per denunciare error in procedendo e violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    il ricorrente lamenta omessa pronuncia su una questione specificamente dedotta

  • art. 19 TUI

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta inespellibilità

  • art. 5 della dir. 115/88/CE

    richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta inespellibilità

  • art. 380-bis c.p.c.

    la trattazione è stata disposta con rito camerale

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    la Corte ha deciso nel merito annullando il provvedimento di espulsione

  • art. 13, comma 7, TUI

    non citato espressamente nel testo riportato, ma il tema trattato riguarda la traduzione del decreto di espulsione; nel testo emergono i principi giurisprudenziali sulla validità della traduzione

  • art. 205 c.p.c.

    non ricorre

  • art. 2697 c.c.

    non ricorre

Massime di principio

  • In tema di espulsione amministrativa dello straniero, il decreto è nullo se tradotto in una lingua veicolare senza che sia provata la conoscenza di tale lingua da parte del destinatario, salvo che l'amministrazione dimostri e il giudice ritenga plausibile l'impossibilità concreta di predisporre il testo nella lingua conosciuta dallo straniero per rarità della lingua o inidoneità della traduzione.
  • L'amministrazione ha l'onere di provare la conoscenza, da parte dello straniero, della lingua italiana o di una delle lingue veicolari utilizzate per la traduzione del provvedimento, perché tale conoscenza costituisce presupposto della validità della notifica e della comprensibilità dell'atto.
  • Nel giudizio di opposizione al decreto di espulsione, il giudice di merito deve accertare in concreto la comprensione linguistica del destinatario sulla base delle risultanze probatorie, incluse eventuali dichiarazioni rese dall'interessato in sede amministrativa.
  • Il vizio di nullità del decreto di espulsione per difetto di corretta traduzione non è sanabile per raggiungimento dello scopo secondo le regole del processo civile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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