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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36158/2023 del 28/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (coerede)

La controversia

La controversia nasce da una domanda di divisione dell'asse ereditario di un de cuius deceduto senza testamento, proposta da alcuni eredi del fratello di quest'ultimo contro un altro erede di un diverso fratello. In appello, la corte territoriale aveva disposto la divisione in natura formando due lotti di egual valore e aveva attribuito il lotto n. 1 agli originari attori, valorizzando la preferenza per quel lotto espressa sin dall'atto di citazione. Il soccombente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: con i primi tre ha dedotto, in sintesi, che la corte d'appello avrebbe omesso di considerare la sua opposizione all'assegnazione del lotto n. 1, manifestata già nel giudizio di primo grado e nel corso della CTU; avrebbe inoltre violato l'art. 729 c.c. assegnando il lotto senza sorteggio e senza spiegare le ragioni di deroga a tale criterio, nonostante si trattasse di lotti di ugual valore; avrebbe infine reso una motivazione apparente o comunque insufficiente quanto al valore delle quote, con conseguente nullità della sentenza. Il quarto motivo riguardava il regolamento delle spese di lite, ma è rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondati il primo, il secondo e il terzo motivo. Ha ribadito che, nella divisione in natura con quote uguali, l'art. 729 c.c. prevede il sorteggio quale criterio ordinario, posto a tutela dell'imparzialità tra condividenti, ma che tale criterio è derogabile solo in presenza di ragioni oggettive o soggettive di apprezzabile e comprovata opportunità, con onere motivazionale particolarmente rigoroso. Nel caso concreto, la corte di merito aveva attribuito il lotto sulla base della preferenza originariamente manifestata da una parte, senza considerare l'opposizione dell'altra né spiegare perché fosse superato il sorteggio. È stato inoltre affermato che nel giudizio di divisione non operano rigidamente le preclusioni processuali ordinarie, sicché i condividenti possono modificare le richieste anche dopo la CTU e persino in appello, trattandosi di modalità attuative della divisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Genova in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità; il quarto motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 729 c.c.

    nelle divisioni con quote uguali l'assegnazione delle porzioni uguali avviene, di regola, mediante estrazione a sorte; la deroga è possibile solo con motivazione adeguata e per ragioni di opportunità oggettive o soggettive apprezzabili e comprovate

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    viene richiamato come parametro del vizio di violazione e falsa applicazione di legge dedotto con il secondo motivo

  • art. 132, n. 4 c.p.c.

    viene invocato per censurare la nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante in relazione al valore delle quote

Massime di principio

  • Nella divisione in natura con porzioni di identico valore, il sorteggio costituisce il criterio ordinario di assegnazione, perché assicura imparzialità e neutralità tra i condividenti.
  • La deroga al sorteggio ex art. 729 c.c. non è automatica né può fondarsi sulla sola preferenza di una parte: richiede una motivazione specifica e rafforzata, ancorata a ragioni oggettive o soggettive di concreta opportunità.
  • Nel giudizio divisorio non operano in modo rigido le preclusioni tipiche del processo ordinario: i condividenti possono modificare le proprie richieste anche dopo la CTU e persino in appello, poiché tali richieste attengono alle modalità di attuazione della divisione.
  • Se il giudice attribuisce uno dei lotti uguali senza sorteggio, deve dare conto in sentenza delle ragioni della scelta e dell'eventuale opposizione dell'altra parte; in difetto, la decisione è cassabile per violazione di legge e difetto di motivazione.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioni
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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