Cassazione Penale, Ordinanza n. 29345/2026 del 03/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorre contro la sentenza della Corte di appello di Firenze che ha confermato la condanna per furto in abitazione. Con il primo motivo deduce la violazione dell'art. 624-bis c.p., sostenendo che il fatto, commesso di notte all'interno di uno studio professionale, avrebbe dovuto essere riqualificato come furto semplice aggravato perché in quel luogo non si svolgerebbero atti di natura privata. Con il secondo motivo lamenta l'omesso riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità ex art. 62, n. 4, c.p., richiamando il modesto valore dei beni sottratti. Con il terzo motivo censura il diniego delle attenuanti generiche, contestando la valutazione sfavorevole compiuta dai giudici di merito.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene manifestamente infondato il primo motivo perché la nozione di privata dimora ex art. 624-bis c.p. comprende anche i luoghi destinati ad attività lavorativa o professionale, purché non aperti al pubblico e non liberamente accessibili ai terzi senza consenso del titolare; nel caso concreto, inoltre, i beni sottratti e il contesto fattuale confermavano che lo studio professionale costituiva un'area riservata. Il secondo motivo è reputato generico, perché non si confronta con la motivazione di merito che aveva valorizzato, oltre al valore dei beni, il danno ulteriore derivato dalla rottura della maniglia/porta e il grave danneggiamento dell'accesso allo studio. Anche il terzo motivo è ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte territoriale aveva indicato elementi ostativi alle attenuanti generiche, quali il precedente specifico, la pericolosità sociale e la modalità esecutiva sintomatica di particolare vis predatoria. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La nozione di privata dimora comprende i luoghi in cui si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, anche se destinati ad attività lavorativa o professionale, purché non aperti al pubblico e non accessibili a terzi senza il consenso del titolare.
L'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità può essere esclusa ove il fatto abbia causato un danno non esiguo, considerati anche gli effetti ulteriori della condotta, come il danneggiamento del bene o dell'accesso al locale.
Non richiamato espressamente nel testo; null.
Massime di principio
- Ai fini dell'art. 624-bis c.p., la nozione di privata dimora non si limita agli spazi abitativi in senso stretto, ma include anche locali adibiti ad attività professionale o lavorativa quando siano riservati e non liberamente accessibili al pubblico o a terzi.
- Nel valutare la configurabilità del furto in abitazione, il giudice può desumere la natura riservata del luogo anche dagli oggetti sottratti e dal contesto complessivo dell'azione, che rivelino lo svolgimento non occasionale di atti della vita privata.
- La circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità non va riconosciuta in modo automatico in base al solo modesto valore apparente dei beni sottratti, dovendosi considerare l'intero pregiudizio arrecato dal fatto, compresi i danni materiali ulteriori.
- Il diniego delle attenuanti generiche è insindacabile in cassazione se sorretto da una motivazione non illogica fondata su elementi sfavorevoli quali precedenti specifici, pericolosità sociale e modalità esecutive connotate da particolare spregiudicatezza predatoria.
- Il ricorso è inammissibile quando ripropone doglianze generiche o meramente assertive senza confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata.
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