Cassazione Civile, Ordinanza n. 31663/2022 del 26/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva confermato, in parziale riforma della decisione di primo grado, l'accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2015 nei confronti della società contribuente. La questione sostanziale riguardava la pretesa partecipazione della società a una frode IVA e, in particolare, la prova della buona fede e della diligenza massima nell'informarsi sulla reale operatività dell'interlocutore commerciale. Con l'unico motivo di ricorso l'Ufficio ha denunciato, ai sensi dell'art. 360, n. 4, c.p.c., la violazione di varie norme processuali e costituzionali, deducendo che la sentenza impugnata fosse affetta da motivazione apparente: la CTR avrebbe infatti riportato in motivazione uno stralcio riferito a un diverso giudizio e a una diversa vicenda (concernente una pretesa TARES), con conseguente incoerenza interna e impossibilità di comprendere la reale ratio decidendi.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha affermato che la motivazione della sentenza regionale era soltanto apparente e non rispettava il minimo costituzionale richiesto, poiché non consentiva di ricostruire in modo unitario e logicamente coerente il percorso argomentativo del giudice di merito. In particolare, il richiamo a una motivazione estranea e relativa ad altro affare ha compromesso la completezza e la coerenza della decisione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di II grado per la Regione Campania, in diversa composizione, cui è stata demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la censura era formulata come violazione processuale per nullità della sentenza dovuta a motivazione apparente
art. 111 Cost.
richiamato quale parametro del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria
la sentenza è nulla se manca l'esposizione dei motivi o se la motivazione è solo apparente
richiamato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate
richiamato nel ricorso tra le norme processuali asseritamente violate
Massime di principio
- La sentenza è nulla per motivazione apparente quando non indica in modo comprensibile gli elementi posti a base del convincimento del giudice oppure li espone senza una reale disamina logica e giuridica.
- La motivazione deve consentire il controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio; se ciò non è possibile, viene meno il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.
- Integra motivazione apparente anche il caso in cui la sentenza riporti un brano motivazionale relativo a una diversa controversia, perché ciò spezza la coerenza interna della decisione e impedisce di individuare la ratio decidendi.
- Nel giudizio tributario, il vizio di motivazione apparente è deducibile come nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 c.p.c. e comporta cassazione con rinvio al giudice di merito.
Come è indicizzato
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