Cassazione Civile, Ordinanza n. 05684/2026 del 12/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (attrice)
La controversia
La controversia trae origine da un rinvio al giudice civile ex art. 622 c.p.p. dopo cassazione in sede penale. La Corte d'appello, con sentenza non definitiva, ha accertato la responsabilità del convenuto per condotte di molestia, minaccia e offesa poste in essere in danno della controparte, disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione del danno; con successiva sentenza definitiva ha liquidato il danno biologico e morale. Il ricorrente principale ha impugnato entrambe le sentenze deducendo: 1) omesso esame di fatti decisivi e violazione dell'art. 132 c.p.c., per non avere il giudice civile rinnovato l'istruttoria orale già svolta in sede penale, per non avere disposto una consulenza tecnica sui telefoni cellulari e per avere motivato in modo solo apparente, discostandosi dalle indicazioni della Cassazione penale; 2) nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli artt. 115, 99 e 112 c.p.c., sostenendo che la consulenza tecnica medico-legale fosse nulla perché fondata anche su fatti anteriori al periodo rilevante e su episodi non allegati; 3) nullità per mancata rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, assumendo dubbi di imparzialità del c.t.u. derivanti dai suoi rapporti con il consulente di parte della controparte. La resistente ha resistito e proposto ricorso incidentale condizionato, poi assorbito, lamentando a sua volta errore sul giudicato interno e omessa pronuncia su varie voci di danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondate le censure sulla motivazione, osservando che nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. il giudice può utilizzare le prove acquisite in sede penale come prova atipica e non è tenuto a rinnovare automaticamente l'istruttoria; la motivazione della Corte d'appello è stata ritenuta esistente, intelligibile e logicamente coerente. Quanto alla consulenza tecnica, la Corte ha rilevato che eventuali dubbi di imparzialità del consulente andavano fatti valere con tempestiva ricusazione ex artt. 63 e 51 c.p.c., e che in ogni caso il giudice di merito aveva fondato la decisione su una pluralità di fatti successivi al 25 febbraio 2009 ritualmente acquisiti, tali da rendere non decisivi gli episodi contestati dal ricorrente. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile per la medesima ragione relativa alla mancata ricusazione del c.t.u. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato assorbito perché subordinato all'accoglimento del ricorso principale, che invece è stato integralmente respinto. Il ricorrente principale è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
rinvio al giudice civile ai soli effetti civili
il giudice civile investito del rinvio applica le regole processuali e probatorie proprie del processo civile e può utilizzare le risultanze istruttorie penali come prova atipica
il vizio di motivazione apparente o mancante non può essere dedotto confrontando la motivazione con elementi esterni al solo testo della sentenza
viene richiamato quale parametro dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dalle parti
richiamato dal ricorrente principale in relazione alla dedotta nullità della consulenza tecnica e alla valutazione delle prove
richiamato dal ricorrente principale tra le norme asseritamente violate
richiamato sia per omessa pronuncia sia per ultrapetizione/violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
indicato insieme all'art. 51 c.p.c. come rimedio per far valere l'incompatibilità o la non imparzialità del consulente tecnico d'ufficio
richiamato come norma sulla ricusazione del consulente tecnico d'ufficio
art. 27 Cost.
la presunzione di non colpevolezza è evocata per distinguere il processo penale da quello civile e per escludere, nel giudizio risarcitorio civile, l'obbligo di rinnovazione istruttoria tipico del giudizio penale
art. 111 Cost.
richiamato nei motivi di ricorso incidentale per dedotta nullità e omessa pronuncia
richiamato nel ricorso incidentale sul tema del giudicato interno
fondamento della condanna al versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
la mancata proposizione della ricusazione rende non più deducibili in cassazione i dubbi sull'obiettività del c.t.u.
Massime di principio
- Nel giudizio civile celebrato a seguito di rinvio ex art. 622 c.p.p., il giudice civile non è vincolato a rinnovare l'istruttoria svolta in sede penale e può fondare la decisione sulle prove già acquisite, valutandole secondo le regole del processo civile.
- Il vizio di motivazione apparente o mancante è deducibile solo attraverso il controllo sul testo della sentenza impugnata; è inammissibile sostenerlo mediante il raffronto con fonti probatorie esterne alla motivazione stessa.
- La consulenza tecnica d'ufficio è rimessa al potere discrezionale del giudice; eventuali ragioni di incompatibilità o difetto di imparzialità del consulente devono essere fatte valere con tempestiva ricusazione, altrimenti non possono essere introdotte per la prima volta in cassazione.
- Per cassare una decisione che valorizza una consulenza tecnica, non basta contestare singoli passaggi del ragionamento peritale se il giudice di merito ha sorretto la decisione con un autonomo e sufficiente compendio di elementi probatori non specificamente scalfiti.
- L'omessa o inadeguata censura di una pluralità di fatti autonomamente idonei a sorreggere la decisione rende inidonea la doglianza contro i soli episodi contestati, quando la motivazione complessiva resti logicamente autosufficiente.
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