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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25457/2024 del 23/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (parte agricola)

La controversia

La lite nasce da un giudizio di risarcimento del danno per illegittima occupazione di fondi rustici facenti parte di un'azienda agricola familiare. In un precedente giudizio divisionale era stato rigettato il riconoscimento della qualità di affittuaria in capo alla ricorrente principale ed era stata accolta la domanda della resistente di rilascio dei terreni e risarcimento dei danni da occupazione senza titolo. In questo giudizio la resistente chiedeva la liquidazione del danno per le annate agrarie 2002/2003, 2003/2004 e 2004/2005, comprensivo del mancato utile di gestione e del reddito derivante da colture intercalari, oltre alla perdita di contributi AGEA. La ricorrente principale contestava la quantificazione del danno sostenendo, da un lato, che dovessero essere detratti i frutti dei terreni oggetto di collazione, perché in un giudizio divisionale la domanda restitutoria dei frutti era stata ritenuta tardiva solo in rito e quindi riproponibile come eccezione o compensazione; dall'altro, che il danno fosse stato calcolato senza prova del danno-conseguenza, attribuendo alla resistente una qualità di imprenditrice agricola incompatibile con la professione notarile e ricavando un danno asseritamente in re ipsa. La resistente, con ricorso incidentale, censurava invece la riduzione del danno operata dalla Corte d'appello con esclusione della voce relativa ai contributi comunitari AGEA, sostenendo che per il lucro cessante fosse sufficiente la prova, anche presuntiva, della mancata percezione di tali contributi a causa dell'occupazione illegittima.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale solo nella parte relativa all'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione del credito per i frutti dei terreni oggetto di collazione, ritenendo invece inammissibile la censura sul preteso giudicato. Ha rigettato il secondo motivo del ricorso principale, salvo alcune censure dichiarate inammissibili, confermando che il danno da occupazione sine titulo può essere liquidato come lucro cessante e che non era errata la qualificazione della resistente come imprenditrice agricola; ha inoltre accolto il ricorso incidentale, affermando che, per il danno da mancata percezione dei contributi AGEA, non è necessario che l'occupante abbia tratto un utile corrispondente dalla propria condotta. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, affinché decida sull'eccezione di compensazione e sulla domanda risarcitoria, applicando il principio secondo cui, nei danni da occupazione di beni sine titulo, non occorre che l'occupante abbia effettivamente conseguito un utile dalla condotta illecita.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato in relazione ai limiti del giudicato sostanziale invocato dalla ricorrente principale.

  • art. 745 c.c.

    Richiamato tra le norme sulla disciplina della collazione e della divisione ereditaria, nel contesto della pretesa sui frutti dei terreni collazionati.

  • art. 324 c.p.c.

    Richiamato per sostenere la formazione del giudicato formale della precedente decisione divisionale.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte lo applica ritenendo sussistente l'omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione ritualmente proposta in giudizio.

  • art. 279, comma 1, n. 2), c.p.c.

    Citato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate in tema di decisione e contenuto del giudicato.

  • art. 1242 c.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione dei crediti contrapposti tra le parti.

  • art. 1243 c.c.

    Richiamato in relazione alla compensazione dei crediti contrapposti tra le parti.

  • art. 360, comma 1, nn. 3), 4) e 5), c.p.c.

    Base formale dei motivi di ricorso principale per violazione di legge, nullità e vizio motivazionale.

  • art. 2 L. 16 febbraio 1913, n. 89

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non decisivo nella motivazione della Corte.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma sulla responsabilità aquiliana e sul risarcimento del danno da occupazione illegittima.

  • art. 2056 c.c.

    Usato per la liquidazione del danno secondo i criteri del danno aquiliano.

  • art. 1223 c.c.

    Richiamato per delimitare il danno risarcibile a perdita subita e mancato guadagno causalmente conseguenti all'illecito.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato in tema di riparto dell'onere della prova del danno e dei fatti costitutivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte ribadisce che la non contestazione riguarda i fatti storici allegati e non la valutazione dei documenti prodotti.

  • art. 116 c.p.c.

    La Corte richiama i limiti del sindacato di legittimità sulla valutazione delle prove, ammissibile solo in caso di violazione del criterio legale di prova o di apprezzamento di prove legali.

  • art. 23 Cost.

    Richiamato dalla ricorrente per escludere la possibilità di un danno punitivo, ma la Corte precisa che il danno è stato qualificato come lucro cessante.

  • art. 2033 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente nel secondo motivo, ma non centrale nella ratio decidendi.

  • art. 737 c.c.

    Richiamato in relazione alla collazione e alla domanda di restituzione dei frutti dei beni collazionati.

  • art. 1 d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99

    Utilizzato per precisare che la qualifica di imprenditore agricolo professionale è diversa e più stringente rispetto alla semplice qualifica di imprenditore agricolo.

Massime di principio

  • In caso di danni da occupazione senza titolo di un immobile o di un fondo, il proprietario può ottenere il risarcimento del lucro cessante anche se l'occupante abusivo non abbia concretamente tratto un utile dalla propria condotta: è sufficiente che l'illecito abbia impedito al proprietario di conseguire il reddito o l'utilità economicamente apprezzabile che il bene poteva ragionevolmente produrre.
  • L'eccezione di compensazione, se ritualmente proposta e fondata su un credito del convenuto verso l'attore, impone una statuizione espressa del giudice; la sua omissione integra vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c.
  • Il giudicato formatosi su una pronuncia di mero rito non preclude la riproposizione del merito della pretesa, ma nel caso esaminato la censura sul preteso giudicato è stata ritenuta inammissibile perché la sentenza impugnata non aveva realmente attribuito efficacia di cosa giudicata alla declaratoria di tardività della precedente domanda.
  • Il principio di non contestazione opera sui fatti storici allegati dalle parti, non sulla valutazione probatoria dei documenti né sulle inferenze ricostruttive che il giudice trae da essi.
  • Le censure di violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. sono ammissibili in cassazione solo se si allega che il giudice abbia deciso su prove non introdotte dalle parti, abbia disatteso un regime legale di prova o abbia attribuito a una prova un valore diverso da quello legalmente previsto; non sono invece ammissibili quando mirano solo a ottenere una diversa lettura del materiale istruttorio.
  • Nel risarcimento del danno da occupazione sine titulo, la prova del pregiudizio può essere data anche mediante presunzioni e nozioni di comune esperienza, ma il danno deve essere comunque allegato e provato come conseguenza concreta dell'illecito, non come automatismo meramente in re ipsa.

Come è indicizzato

MaterieProprietàDivisione ereditariaResponsabilità della PAProveImpugnazioni
RamiDiritti realiSuccessioniResponsabilità civileProcesso civile
IstitutiOnere della provaCompensatio lucri cum damnoGiudicatoLitisconsorzio necessario

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