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Cassazione Penale, Ordinanza n. 22993/2025 del 18/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la conferma, da parte della Corte di appello, della condanna a mesi dieci di reclusione ed euro 1.000 di multa per detenzione di cocaina finalizzata allo spaccio in ipotesi di lieve entità. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., sostenendo che l'offensività del fatto e la capacità drogante della sostanza non sarebbero state dimostrate oltre ogni ragionevole dubbio, poiché era stato eseguito soltanto un narcotest e non un accertamento peritale completo sulla qualità e quantità dello stupefacente. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso inammissibile, osservando che il giudice di merito aveva motivato adeguatamente sulla natura stupefacente della sostanza e sulla sua destinazione allo spaccio, valorizzando il confezionamento in dosi, le circostanze del controllo, il rinvenimento della cocaina e i precedenti di polizia specifici, e che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sulla configurabilità dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, precisando che l'accertamento con narcotest può essere sufficiente per provare la natura stupefacente della sostanza, se sorretto da elementi univoci sulla tipologia e sull'entità della droga. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    La fattispecie di lieve entità può essere riconosciuta anche sulla base di un narcotest, purché la motivazione di merito valorizzi elementi univoci circa la tipologia e l'entità della sostanza e la sua destinazione allo spaccio.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.

    Il motivo di ricorso è stato formulato come dedotta violazione di legge, ma in concreto mirava a una rivalutazione del compendio probatorio e della motivazione, attività non consentita in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    All'inammissibilità del ricorso consegue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo ragioni di esonero.

  • Corte Cost., sent. n. 186/2000

    Richiamata per fondare la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in assenza di ragioni di esonero.

Massime di principio

  • Ai fini della configurabilità della detenzione di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990 non è sempre necessario un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza: il narcotest può essere sufficiente se corroborato da elementi probatori univoci e adeguatamente motivati.
  • L'accertamento con narcotest prova la natura stupefacente della sostanza, ma di per sé non accerta la quantità di principio attivo; il giudice deve quindi spiegare perché, nel caso concreto, gli elementi raccolti consentano di qualificare correttamente il fatto.
  • In cassazione non sono ammissibili censure che si risolvano in una diversa lettura delle prove o in una rivalutazione del merito, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • La destinazione allo spaccio può essere desunta da indici fattuali quali il confezionamento in dosi, le modalità del rinvenimento, le circostanze del controllo e gli eventuali precedenti specifici dell'imputato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che ricorrano ragioni di esonero.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiReati tributariStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

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