Cassazione Penale, Ordinanza n. 36505/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché il vizio di motivazione dedotto in relazione all'art. 129 c.p.p. è estraneo ai motivi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del GIP del Tribunale di Alessandria del 4 marzo 2026, che gli aveva applicato la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p. per il delitto previsto dall'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha dedotto vizio di motivazione in relazione alla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. La Corte ha rilevato che tale censura non rientra tra i motivi tassativamente ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per il ricorso contro sentenze di patteggiamento.
Norme richiamate
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. il Pubblico Ministero e l'imputato possono ricorrere per cassazione contro la sentenza di applicazione di pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato stesso, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
Il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso esclusivamente per i motivi tassativamente elencati dalla norma; non vi rientra la censura relativa a un vizio di motivazione sulla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Ahmed Lakhel ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Alessandria del 4 marzo 2026 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La disposizione individua il rito di applicazione della pena su richiesta delle parti al quale si riferiva la sentenza impugnata.
Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per cassazione con cui si deducano vizi, come quelli oggetto del ricorso, differenti da quelli tassativamente indicati nel citato comma 2-bis.
La doglianza relativa alla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p., se prospettata come vizio di motivazione non riconducibile ai motivi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., non consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento.
Ahmed Lakhel ricorre avverso la sentenza del Gip del Tribunale di Alessandria del 4 marzo 2026 con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. in ordine al delitto di cui all' art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.
La disposizione è indicata quale fattispecie incriminatrice per la quale era stata applicata la pena su richiesta; la decisione non ne sviluppa ulteriori profili interpretativi.
Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, non sussistendo ragioni di esonero.
La dichiarazione di inammissibilità comporta, nel caso deciso, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta è circoscritto ai motivi tassativamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto e legalità della pena o della misura di sicurezza.
- Una censura di vizio di motivazione relativa alla mancata pronuncia ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile contro una sentenza di patteggiamento quando non sia riconducibile a uno dei motivi tassativi ammessi dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36436/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36439/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36440/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36441/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36446/2026 del 16/10/2026
- ordinanza_penale · 16 ott 2026Cassazione Penale, Ordinanza n. 36447/2026 del 16/10/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →