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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26064/2025 del 16/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito resta quindi ferma nei limiti in cui la Corte di appello ha confermato la responsabilità per uno dei furti contestati e ha assolto per l'altro.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello aveva parzialmente riformato la condanna di primo grado pronunciata dal Tribunale, affermando la responsabilità penale dell'imputato per due furti contestati ai capi A) e B), qualificati ai sensi degli artt. 110, 624-bis e 625 n. 2 c.p., con assoluzione limitatamente a uno dei due episodi (capo B). Con l'unico motivo di ricorso il difensore ha censurato la decisione di merito, ma la doglianza è stata ritenuta in sede di legittimità una richiesta di diversa ricostruzione dei fatti e di diversa valutazione delle prove, senza indicare specifici e decisivi travisamenti della prova o vizi logici della motivazione. La Corte ha quindi ritenuto il motivo non deducibile in cassazione perché volto a ottenere una rivalutazione del merito già compiutamente esaminato dalla Corte territoriale.

Norme richiamate

  • art. 110 c.p.

    richiamato come norma sul concorso di persone nel reato nella contestazione dei furti

  • art. 624-bis c.p.

    richiamato nella contestazione dei reati di furto, come qualificazione del fatto contestato

  • art. 625 n. 2 c.p.

    richiamato quale circostanza aggravante della contestazione

  • art. 616 c.p.p.

    base della condanna alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del fatto e delle prove, se la censura si risolve nella mera contrapposizione di una diversa lettura del materiale probatorio rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non deduce specifici e decisivi travisamenti della prova o vizi logici e giuridici della motivazione, ma mira soltanto a ottenere una ricostruzione alternativa della vicenda.
  • Una motivazione di merito esente da vizi logici e giuridici e che abbia dato conto delle censure difensive non è censurabile in cassazione sotto il profilo della rivalutazione del merito.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dovuta alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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