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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01747/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un incarico professionale conferito a un avvocato da più soggetti che avevano agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dall'errore professionale di un notaio nell'ambito di un acquisto immobiliare. Dopo una transazione con la compagnia assicuratrice del notaio, l'avvocato aveva ricevuto le somme in qualità di mandatario speciale degli attori e ne aveva trattenuto una parte a titolo di compenso per la propria attività professionale. I clienti avevano poi convenuto in giudizio l'avvocato per ottenere la restituzione della somma trattenuta. La Corte d'appello aveva ritenuto tardiva l'eccezione di compensazione sollevata dal difensore e aveva quindi accolto la domanda di restituzione, respingendo invece la domanda risarcitoria per difetto di prova. In cassazione l'avvocato ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sulla compensazione sostenendo che non si trattasse di compensazione propria, ma di compensazione impropria, trattandosi di crediti e debiti nascenti dal medesimo rapporto professionale; dall'altro, l'omesso esame di un fatto decisivo, ossia che nella quietanza della compagnia assicuratrice era previsto che l'importo liquidato comprendesse anche i compensi spettanti al difensore.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo erronea la qualificazione operata dalla Corte d'appello. Ha affermato che, quando i contrapposti rapporti di dare e avere derivano da un unico rapporto, si è in presenza di compensazione impropria, configurabile come mera difesa e non come eccezione in senso stretto; pertanto non soggiace alle preclusioni e decadenze processuali proprie della compensazione tecnica. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo per violazione di legge in tema di compensazione

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    è richiamato come parametro del motivo di omesso esame di un fatto decisivo

  • art. 366 n. 4 c.p.c.

    è richiamato in relazione alla necessità di specificità del motivo di ricorso

  • artt. 1241 e ss. c.c.

    le norme sulla compensazione sono interpretate nel senso che la compensazione tecnica richiede autonomia dei rapporti, mentre se i crediti derivano da un unico rapporto opera la compensazione impropria

  • art. 12 preleggi

    è invocato nel motivo, ma la Corte risolve la questione sulla base della distinzione tra compensazione propria e impropria

Massime di principio

  • Se i contrapposti crediti e debiti delle parti derivano da un unico rapporto giuridico, non si ha compensazione in senso tecnico ma compensazione impropria, che consiste in un mero accertamento contabile del saldo finale.
  • La compensazione impropria può essere rilevata dal giudice anche d'ufficio e non richiede la proposizione di una specifica eccezione in senso stretto né di una domanda riconvenzionale.
  • Le preclusioni e decadenze processuali previste per le eccezioni non si applicano alla deduzione di un controcredito nell'ambito del medesimo rapporto, quando la questione riguarda soltanto la verifica del dare e avere reciproco.
  • La corretta qualificazione tra compensazione propria e impropria dipende dall'autonomia o unicità del rapporto da cui nascono le rispettive pretese.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiCompensatio lucri cum damnoOnere della prova

Testo integrale

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