Sentenza del 15/06/2020 n. 45 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva chiesto il rimborso dell’IRPEF e degli interessi sulla tassazione definitiva delle somme percepite nel 2006 a titolo di TFR, indennità equipollenti e prestazione in capitale del fondo pensione aziendale. Contestava il silenzio-rifiuto dell’Agenzia, sostenendo che la disciplina transitoria dell’art. 23, comma 5, del D.Lgs. 252/2005 e l’art. 1 del D.Lgs. 47/2000 impedissero la riliquidazione, per prestazioni erogate prima del 1° gennaio 2007, quando questa comportasse maggiori imposte; contestava inoltre il calcolo riferito al periodo 2001-2006. La Commissione Tributaria Provinciale aveva rigettato il ricorso e compensato le spese; il contribuente ha chiesto in appello la riforma della sentenza e la rifusione delle spese di entrambi i gradi.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello e riformato integralmente la sentenza di primo grado. Ha riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso dell’IRPEF, oltre interessi: secondo l’interpretazione della disciplina transitoria condivisa dal giudice, il divieto di riliquidazione riguardava i casi in cui la riliquidazione producesse maggiori imposte, e non escludeva il rimborso di quelle spettanti. Per le prestazioni in capitale ricadenti nel vecchio regime non poteva quindi applicarsi l’aliquota marginale dell’anno di riscossione, anziché l’aliquota media del quinquennio precedente, se ciò determinava un’imposta maggiore rispetto a quella già versata secondo i criteri dell’art. 19, comma 1, TUIR. Il giudice ha deciso la controversia applicando il principio della ragione più liquida, senza esaminare previamente le altre questioni. L’Agenzia è stata condannata a rifondere le spese di rappresentanza e difesa per ciascun grado, liquidate in complessivi 2.000 euro per grado, oltre accessori di legge e rimborso forfettario delle spese generali, nonché il contributo unificato assolto.
Norme richiamate
Art. 23, comma 5, D.Lgs. 252/2005
il legislatore del 2005, nel disciplinare il regime transitorio impositivo delle prestazioni previdenziali già erogate in forma di capitale al momento dell'entrata in vigore della legge (1.1.2007) - per i quali gli uffici finanziari non avessero ancora provveduto alla iscrizione a ruolo - ne ha escluso la riliquidazione non per qualunque ipotesi, bensì per quelle implicanti l'iscrizione di "maggiori" imposte.
Per le prestazioni in capitale già erogate prima del 1° gennaio 2007 e non ancora iscritte a ruolo, il regime transitorio impedisce la riliquidazione che comporti maggiori imposte; non preclude invece il rimborso delle imposte spettanti al contribuente.
Art. 19, comma 1, TUIR (già art. 17, comma 1)
Deve dunque escludersi l'applicazione della aliquota marginale relativa all'anno di riscossione, che l'Amministrazione pretende di applicare a fronte di quella media dell'ultimo quinquennio, qualora, come nel caso di specie, tale operazione comporti una maggiore imposta rispetto a quanto già versato secondo i criteri previsti dall'art. 19, co. 1 (già 17) del TUIR.
Nel caso deciso, non è legittimo applicare l’aliquota marginale dell’anno di riscossione al posto dell’aliquota media del quinquennio precedente quando il calcolo produce un’imposta maggiore di quella già versata secondo i criteri del TUIR.
Artt. 24 e 111 Cost.; art. 276 c.p.c. (principio processuale della ragione più liquida)
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela delle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Il giudice può decidere sulla questione di più agevole soluzione anche se subordinata, senza seguire necessariamente l’ordine logico delle questioni, quando ciò favorisce economia e celerità processuale.
Massime di principio
- Per le prestazioni previdenziali erogate in forma di capitale prima del 1° gennaio 2007 e ancora non iscritte a ruolo alla data rilevante, il limite transitorio alla riliquidazione riguarda l’addebito di maggiori imposte; non esclude, di per sé, il rimborso di imposte pagate in eccedenza.
- Nel regime fiscale esaminato, se l’applicazione dell’aliquota marginale dell’anno di riscossione conduce a un prelievo superiore rispetto ai criteri di tassazione previsti per la prestazione, va applicato il criterio dell’aliquota media del quinquennio precedente e può spettare il rimborso dell’eccedenza.
- In giudizio il principio della ragione più liquida consente di definire la controversia affrontando direttamente la questione decisiva più semplice, senza esaminare prima ogni altra questione prospettata.
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