Cassazione Penale, Sentenza n. 27808/2025 del 29/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Angelo Porcino impugna principalmente la confisca dell'immobile sito in Barcellona, via Aiello nn.13-15, acquistato nel 1995 (fuori dal periodo di pericolosità qualificata), denunciando motivazione apodittica della Corte territoriale, la mancata valutazione della modesta spesa d'acquisto (Lire 96.000) rispetto ai lavori di ristrutturazione che avrebbero aumentato la capacità di spesa, l'insufficiente argomentazione sulla confisca di conti correnti e buoni postali e l'estensione della confisca a redditi acquisiti dopo il periodo di pericolosità non giustificata. Inoltre contesta l'attribuzione di disponibilità dei beni formalmente intestati al figlio senza considerare la mancata convivenza dal 2011. Tindaro Porcino propone quattro motivi: 1) censura di mancata considerazione della prescrizione/decadenza dell'azione di prevenzione per beni acquistati oltre 30 anni prima e questioni di illegittimità costituzionale degli artt.18 e 24 d.lgs. n.159/2011; 2) mancata valutazione dell'effetto preclusivo di sequestri cautelari emessi nei confronti di altri soggetti non estesi a lui; 3) motivazione apparente circa la sproporzione tra prezzo di acquisto dell'immobile (Lire 96.000) e redditi del proposto; 4) carenza di motivazione in ordine alla qualificazione come "capitalizzazione mafiosa" delle somme impiegate per trasformare la sala giochi in attività di ristorazione, senza valutare i modesti costi sostenuti e la redditività dell'attività.
La decisione
La Corte di Cassazione ha parzialmente accolto i ricorsi: per Angelo il primo motivo è stato ritenuto parzialmente fondato limitatamente alla confisca dell'immobile di via Aiello nn.13-15, poiché la Corte territoriale ha fornito motivazione meramente apparente basata solo sulla vicinanza temporale all'inizio della pericolosità e sull'assenza di redditi dichiarati nel 1995. Le restanti censure di Angelo sono state dichiarate inammissibili per vaghezza. Per Tindaro: il primo motivo (questione di incostituzionalità e prescrizione) è stato dichiarato manifestamente infondato; il secondo motivo è inammissibile; il terzo motivo (sproporzione prezzo/reddito) è stato ritenuto fondato per le stesse ragioni del punto relativo all'immobile di via Aiello; il quarto motivo (capitalizzazione mafiosa della trasformazione della sala giochi) è stato ritenuto fondato perché la Corte territoriale non ha chiarito se l'impresa fosse "impresa mafiosa" o attività nella quale sono stati reimpiegati proventi illeciti e non ha indicato elementi fattuali concreti a supporto. La sentenza di merito è stata annullata e il procedimento rinviato alla Corte d'appello di Messina in diversa composizione, con indicazione di riesaminare la confiscabilità dell'immobile di via Aiello e la qualificazione/confisca della ditta individuale (sala giochi/ristorazione).
Norme richiamate
d.lgs. n. 159 del 2011 (codice antimafia), artt. 18 e 24
La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di incostituzionalità riferita all'assenza di un termine di decadenza dell'azione di prevenzione: il presupposto per la confisca patrimoniale è la sussistenza della pericolosità al momento dell'acquisto del bene; l'art.18 disciplina il termine quinquennale per l'azione dei successori ma non determina un vizio costituzionale dell'intero assetto
art. 240 cod. pen. e artt. 205 e 210 cod. pen. (richiamati come confronto)
I ricorrenti invocavano l'analogia con termini previsti per le misure di sicurezza; la Corte ha escluso che l'assenza di termini nel d.lgs. 159/2011 costituisca profilo di illegittimità costituzionale, richiamando la necessità che la pericolosità sia presente al momento dell'acquisizione del bene
Sez. U., n. 4880 del 26/06/2014 ("Spinelli")
Principio: la pericolosità qualificata definisce la "misura temporale" dell'applicabilità della confisca prevenzionale; il giudice deve determinare l'eventuale momento iniziale e finale della pericolosità e può limitare l'ablazione ai beni ricadenti nel periodo temporale individuato, salvo casi in cui la pericolosità investa l'intera esistenza del soggetto
Sez. 6, n. 36421 del 06/09/2021 ("Palmeri")
È ammessa la confisca dei beni acquistati dopo il termine della pericolosità se sussiste un nesso di derivazione tra tali acquisti e la provvista illecita formata nel periodo di pericolosità; il giudice deve indicare gli indici fattuali dimostrativi di tale correlazione
Sez. U., n. 12621 del 22/12/2016 ("De Angelis")
La confisca può riguardare beni pervenuti per successione o comunque nella disponibilità del de cuius al momento del decesso, incluse le fattispecie di fittizie intestazioni; l'art.18 prevede però limiti specifici per l'azione degli eredi
Massime di principio
- La confisca di prevenzione richiede l'accertamento della pericolosità sociale e di un perimetro temporale: il giudice deve motivare se la pericolosità investe l'intera esistenza dell'imputato o solo un periodo determinato, e limitare la confisca ai beni ricadenti nel periodo così individuato
- Beni acquistati prima dell'inizio della pericolosità non sono automaticamente confiscabili; possono esserlo solo se emerge che la pericolosità ha investito l'intera vita del soggetto o se esistono indici concreti che li colleghino a provvista illecita formatasi successivamente
- Beni acquistati dopo la cessazione della pericolosità possono essere confiscati solo se il giudice individua elementi fattuali che dimostrino la derivazione degli acquisti da provvista illecita accumulata durante il periodo di pericolosità (tracciamento fondi, sproporzione economica, reimpiego evidente)
- Nei giudizi di prevenzione la motivazione deve essere congrua e non apodittica: non è sufficiente la mera vicinanza temporale all'inizio della pericolosità o l'assenza di redditi dichiarati in un anno, occorre un'analisi economica e fattuale che giustifichi la sproporzione e il nesso causale con attività illecite
- Quando si contesta la natura "mafiosa" di un'impresa o la "capitalizzazione mafiosa" (reimpiego), il giudice deve specificare se si tratta di un'impresa strutturalmente funzionale all'associazione mafiosa (potenzialmente confiscabile integralmente) oppure di un'attività lecita nella quale sono stati reinvestiti proventi illeciti; la distinzione richiede elementi concreti come modalità di finanziamento, costi reali di trasformazione, redditività e flussi bancari
- In caso di decesso del soggetto pericoloso, l'azione di prevenzione può colpire beni pervenuti agli eredi entro i limiti previsti dalla normativa (es. art.18 d.lgs.159/2011 per il termine quinquennale); il giudice deve valutare la presenza di intestazioni fittizie o trasferimenti simulati
- Se la motivazione del giudice di merito risulta carente o contraddittoria su punti decisivi (nexus temporale, prova della provenienza illecita, qualificazione dell'impresa), è possibile l'annullamento con rinvio perché la Corte di merito fornisca una nuova e più congrua esposizione dei fatti e degli accertamenti economici
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