Cassazione Penale, Sentenza n. 06191/2026 del 16/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione impugnava la sentenza del 9/7/2025 della Corte di Appello di Venezia che aveva dichiarato inammissibile l'appello proposto da Quintavalle avverso la condanna del Tribunale di Treviso (22/1/2024) per il reato di cui all'art. 640 c.p. (pena: 6 mesi di reclusione e euro 200,00 di multa). L'unico motivo dedotto del ricorrente era inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-bis, c.p.p.: Quintavalle sosteneva che l'atto di gravame, pur sintetico, aveva articolato censure specifiche contro la motivazione di primo grado (contestazione della idoneità decettiva delle condotte e della configurabilità di artifici e raggiri) e che la Corte d'appello era contraddittoria nel ritenere allo stesso tempo l'assenza di correlazione tra motivi e decisione e la mera reiterazione di asserzioni già disattese.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile, confermando che la Corte territoriale aveva correttamente valutato l'atto di appello come privo della necessaria specificità e del confronto con le rationes decidendi della sentenza di primo grado. La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui l'appello è inammissibile quando i motivi difettano di specificità o non affrontano il percorso motivazionale del primo giudice. Sul piano di merito era stato accertato che Quintavalle aveva trasmesso false attestazioni di bonifici alla persona offesa (Avv. Gaudenzia Brunello), e che le argomentazioni difensive (presunte negligenze bancarie, inconsapevolezza del debito) erano già state valutate e ritenute inconsistenti. Conseguentemente la Corte ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro 3.000 (per ciascuno, come fissato equitativamente).
Norme richiamate
art. 581, comma 1-bis, cod. proc. pen.
La norma è stata interpretata nel senso che l'appello può essere dichiarato inammissibile quando i motivi mancano di specificità o non si confrontano con la motivazione del primo giudice; la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal primo grado non soddisfa i requisiti di devoluzione.
art. 640 cod. pen.
Norma sostanziale che definisce il reato di truffa; nella vicenda è stata applicata alla condotta consistente nella produzione di attestazioni di bonifico false idonee a ingannare la persona offesa sulla solvibilità dell'imputato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma procedurale che consente la condanna alle spese e, in presenza di colpa nella determinazione della inammissibilità, il pagamento di somme a titolo di ammenda; qui è stata adoperata per imporre il versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Massime di principio
- Un atto di appello deve contenere censure specifiche e un effettivo confronto con le "rationes decidendi" della sentenza impugnata; la sintesi non è di per sé sufficiente se manca la devoluzione critica richiesta.
- La mera riproposizione di deduzioni già esaminate e disattese in primo grado non vale a rendere ammissibile l'appello: è necessario indicare dove e perché il percorso logico-giuridico del primo giudice sarebbe errato o incompleto, con riferimenti di fatto o di diritto.
- L'inammissibilità dell'impugnazione può essere dichiarata anche quando i motivi sono manifestamente incapaci di incidere sull'accertamento di fatti o sulla motivazione giuridica sottostante; la Corte d'appello ha discrezionalità nella valutazione della devoluzione ma deve motivare coerentemente tale valutazione.
- In caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione, il ricorrente può essere condannato alle spese e, se sussistono profili di colpa nell'azione impugnatoria, a versamenti a titolo di ammenda (art. 616 c.p.p.).
- Per preparare un appello efficace: evidenziare errori logici/giuridici specifici della sentenza di primo grado, collegarli a elementi probatori concreti e proporre argomentazioni nuove o sviluppi critici non meramente reiterativi.
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