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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05887/2026 del 15/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (concessionario tributi)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento e riscossione TARI relativo all’anno d’imposta 2019, emesso dal comune e impugnato dal consorzio destinatario. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello la società concessionaria della riscossione aveva visto confermata la decisione di secondo grado che escludeva l’applicabilità della TARI piena e, di fatto, negava il presupposto del tributo nella specifica situazione. Con il ricorso per cassazione la società denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 1, commi 641, 656 e 657, L. n. 147/2013, sostenendo che la corte tributaria regionale aveva interpretato in modo troppo restrittivo il comma 656, limitando la riduzione al 20% ai soli casi di mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti caratterizzati da transitorietà, ed escludendola invece quando il servizio non fosse svolto in modo strutturale e il contribuente provvedesse privatamente alla raccolta e smaltimento. La ricorrente sosteneva che il dato normativo non richiedesse alcuna connotazione temporale del mancato svolgimento del servizio e che, nel caso concreto, fosse sufficiente il semplice mancato svolgimento del servizio per applicare la riduzione tecnica prevista dalla legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso della società concessionaria, ha cassato la sentenza impugnata e, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario del contribuente. Ha quindi riconosciuto che, nel caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, la fattispecie rientra nell’art. 1, comma 656, L. n. 147/2013 e comporta la TARI nella misura massima del 20%, senza che rilevi la transitorietà dell’omissione né il fatto che l’utente sia stato invitato a provvedere con operatori privati. Le spese sono state poste a carico del contribuente soccombente.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 641, L. n. 147/2013

    La TARI è dovuta per la disponibilità di locali e aree idonei a produrre rifiuti, sulla base di una presunzione di produttività collegata all’occupazione o detenzione degli immobili.

  • art. 1, comma 656, L. n. 147/2013

    "La Tari è dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti"

    La riduzione al 20% opera ope legis in presenza del mancato svolgimento del servizio, senza che sia richiesta la transitorietà dell’omissione o una domanda preventiva del contribuente.

  • art. 1, comma 657, L. n. 147/2013

    "Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa"

    Anche questa è una riduzione tecnica, obbligatoria e applicabile automaticamente al ricorrere dei relativi presupposti oggettivi.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Costituisce il vizio dedotto in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.

  • d.P.R. n. 158/1999

    Richiamato come fonte dei criteri di determinazione tariffaria della TARI.

  • d.lgs. n. 507/1993

    Richiamato per l’evoluzione normativa dei tributi sui rifiuti e per l’orientamento interpretativo formatosi sulla TARSU.

  • d.lgs. n. 22/1997, art. 49

    Richiamato quale disciplina della TIA 1 nel percorso evolutivo del prelievo sui rifiuti.

  • d.lgs. n. 152/2006, art. 238

    Richiamato quale disciplina della TIA 2 nel percorso evolutivo del prelievo sui rifiuti.

  • D.L. n. 201/2011, art. 14, conv. in L. n. 214/2011

    Richiamato quale disciplina del TARES, poi sostituito dalla TARI.

  • Dir. n. 2008/98/CEE, art. 14

    Richiamata come riferimento dei principi sui criteri tariffari del servizio rifiuti.

  • Corte Cost., n. 238/2009

    Richiamata per affermare la natura pubblicistica e non sinallagmatica del prelievo riferito al servizio rifiuti.

Massime di principio

  • La TARI ha natura tributaria e si fonda sulla disponibilità di locali o aree potenzialmente idonei a produrre rifiuti, non sull’effettivo e concreto utilizzo del servizio da parte del singolo contribuente.
  • Le riduzioni tecniche previste dalla legge per mancato svolgimento del servizio o per mancata raccolta in determinate zone operano automaticamente al ricorrere dei presupposti oggettivi, senza necessità di previsione regolamentare comunale o di istanza preventiva del contribuente.
  • In materia di TARI, il mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, quale che ne sia la causa, rientra nella fattispecie legale della riduzione al 20%; non è consentito introdurre un requisito ulteriore di transitorietà non previsto dalla norma.
  • Quando la decisione di merito abbia già accertato tutti i fatti necessari e il vizio denunciato sia solo di diritto, la Corte di cassazione può cassare e decidere nel merito senza rinvio.
  • L’onere di provare i presupposti delle riduzioni o esclusioni dalla TARI grava sul contribuente, che deve superare la presunzione legale di produttività di rifiuti derivante dall’occupazione o detenzione dell’immobile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributi
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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