Cassazione Civile, Ordinanza n. 38065/2021 del 02/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale relativo alla rendita di un impianto eolico. In primo grado il ricorso della società contribuente era stato accolto e la decisione era stata confermata in appello. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione dell'art. 1, comma 21, della L. n. 208 del 2015, perché la sentenza impugnata aveva escluso che la torre eolica dovesse essere inclusa nella stima diretta delle centrali eoliche ai fini della rendita catastale, qualificandola invece come macchinario/impianto funzionale allo specifico processo produttivo e dunque non tassabile. La società ha resistito con controricorso e memoria, sollevando anche eccezione di giudicato esterno per altre decisioni rese tra le medesime parti su impianti simili.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto infondata l'eccezione di giudicato esterno, perché la valutazione sulla torre eolica dipende da un accertamento di merito specifico e variabile in base alla concreta funzione dell'elemento nell'impianto. Nel merito, la Corte ha confermato l'impostazione della CTR: la torre eolica, quando svolge una funzione strumentale ed essenziale rispetto al processo produttivo dell'aerogeneratore, rientra tra le componenti escluse dalla stima diretta ex art. 1, comma 21, L. 208/2015. È stata quindi confermata la non computabilità della torre nella rendita catastale. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Norme richiamate
a decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare ... è effettuata, tramite stima diretta ... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo
La norma esclude dalla stima catastale le componenti impiantistiche funzionali allo specifico processo produttivo, anche se strutturalmente connesse o infisse al suolo, valorizzando il criterio della strumentalità produttiva rispetto alla mera incorporazione materiale nel fabbricato.
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
Richiamato come base del rito camerale non partecipato dinanzi alla Corte di cassazione.
Massime di principio
- In tema di rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, non vanno computati nella stima diretta i macchinari, i congegni, le attrezzature e gli altri impianti che siano funzionali allo specifico processo produttivo, anche se stabilmente incorporati o strutturalmente connessi al bene.
- Ai fini dell'esclusione dalla stima catastale, è decisivo il rapporto di strumentalità dell'elemento rispetto al processo produttivo e non la sua sola consistenza fisica o infissione al suolo.
- Un elemento strutturalmente connesso al fabbricato può essere sottratto al valore catastale se, per la sua funzione concreta, si atteggia a componente essenziale della macchina o dell'impianto produttivo e non a semplice parte del bene immobile.
- L'accertamento sulla natura della torre eolica, se mero sostegno statico oppure componente attiva e funzionale dell'aerogeneratore, è valutazione di merito rimessa al giudice di merito e dipendente dalle caratteristiche del singolo impianto.
- Non sussiste giudicato esterno automaticamente estensibile ad altri impianti o ad altre situazioni fattuali analoghe, quando la decisione richiede una verifica concreta della specifica funzione dell'elemento nell'impianto esaminato.
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