Cassazione Penale, Ordinanza n. 18285/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza entrare nel merito della responsabilità, e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che lo aveva condannato per il reato di evasione. Il ricorso censurava, in modo generale, il giudizio di responsabilità; tuttavia non conteneva alcuna deduzione specifica idonea a confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata. La Corte ha rilevato che il motivo era del tutto generico e, per questo, inammissibile.
Norme richiamate
art. 385 c.p.
È il reato per cui era stata pronunciata la condanna in appello; la decisione di legittimità non ne rilegge il merito, limitandosi a constatare che il ricorso contro la condanna è generico e quindi inammissibile.
Cassa delle ammende
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al versamento della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; un motivo meramente assertivo o generico è inammissibile.
- La deduzione relativa al giudizio di responsabilità non è scrutinabile quando sia formulata in termini generici, senza indicare gli errori di fatto o di diritto asseritamente commessi dal giudice di merito.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
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