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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28663/2021 del 18/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento sintetico per Irpef relativo all'anno d'imposta 2007, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione un maggior reddito della contribuente in base a spese e incrementi patrimoniali, tra cui le rate di un mutuo ipotecario contratto per l'acquisto di un immobile. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della contribuente, riducendo il maggior reddito accertato e abbattendo anche le sanzioni; la Commissione tributaria regionale aveva rigettato sia l'appello principale della contribuente sia l'appello incidentale dell'Ufficio. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per motivazione meramente apparente, sostenendo che la CTR si sarebbe limitata a richiamare acriticamente la decisione di primo grado senza spiegare il rigetto dell'appello incidentale sulla riduzione del reddito sintetico; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 7, 16 e 17 del d.lgs. 472/1997 per avere confermato la riduzione delle sanzioni fino a un quarto del minimo, senza i presupposti previsti dalla legge e senza una proporzione con la sola riduzione dell'imponibile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR, pur sintetica e in parte per relationem, non fosse apparente perché conteneva comunque una propria argomentazione sul fatto che il sostenimento delle rate del mutuo non era integralmente a carico della contribuente, sicché quel bene non poteva integrare per intero indice di capacità contributiva. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che dalla sentenza impugnata non emergevano i presupposti normativi della riduzione delle sanzioni al di sotto del minimo edittale: l'art. 7, comma 4, d.lgs. 472/1997 consente la riduzione fino alla metà del minimo solo in presenza di una manifesta sproporzione tra tributo e sanzione, mentre nel caso deciso la diminuzione era stata operata in modo non giustificato e non risultava applicata alcuna definizione agevolata ex artt. 16 o 17 del medesimo decreto. Ne è seguita la cassazione della sentenza limitatamente al motivo accolto e il rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    consente la deduzione in cassazione della nullità della sentenza per vizio di motivazione solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    consente la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge, qui riferita alla disciplina delle sanzioni tributarie.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 472 del 1997

    "Qualora concorrano circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra l'entità del tributo cui la violazione si riferisce e la sanzione, questa può essere ridotta fino alla metà del minimo."

    la riduzione sotto il minimo edittale è ammessa solo in presenza di una manifesta sproporzione tra tributo e sanzione.

  • art. 16 d.lgs. n. 472 del 1997

    la riduzione delle sanzioni prevista dalla norma è collegata alla definizione agevolata e al pagamento nei termini dell'avviso, ipotesi non ricorrente nel caso deciso.

  • art. 17 d.lgs. n. 472 del 1997

    la disciplina richiamata dalla ricorrente non risultava applicabile al caso concreto, non essendo stata definita la controversia nelle forme previste.

  • art. 12 preleggi

    utilizzato come criterio ermeneutico per leggere la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione del sindacato sulla motivazione al minimo costituzionale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via generale nel lessico della decisione come norma sull'onere della prova, senza specifica applicazione decisiva nel dispositivo.

Massime di principio

  • La sentenza d'appello può essere motivata per relationem, purché il giudice del gravame dia comunque conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o dell'infondatezza dei motivi di appello; è nulla solo la motivazione del tutto acritica o meramente adesiva alla pronuncia di primo grado.
  • Nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione è censurabile solo se integra un'anomalia costituzionalmente rilevante, cioè mancanza assoluta di motivazione, motivazione apparente, contrasto irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile; non è deducibile il semplice difetto di sufficienza.
  • In tema di accertamento sintetico, un elemento di spesa o di incremento patrimoniale può essere considerato indice di capacità contributiva solo nei limiti in cui risulti effettivamente riferibile al contribuente secondo la risultanza fattuale accertata dal giudice di merito.
  • La riduzione delle sanzioni tributarie al di sotto del minimo edittale richiede una specifica giustificazione normativa: in assenza della manifesta sproporzione prevista dall'art. 7, comma 4, del d.lgs. 472/1997, o di una diversa fattispecie tipica di definizione agevolata, la diminuzione non è legittima.
  • Quando la sentenza non chiarisce i presupposti della riduzione sanzionatoria, la decisione va cassata limitatamente a tale capo con rinvio al giudice di merito per la nuova determinazione, trattandosi di valutazione in fatto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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