Cassazione Civile, Ordinanza n. 20839/2026 del 19/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di affitto di compendio industriale: alla riconsegna dei beni la concedente, poi fallita, contestava all'affittuaria danni da omessa manutenzione degli impianti e il mancato pagamento dell'ultimo canone, intimando altresì alla banca fideiubente il pagamento nei limiti della garanzia. L'affittuaria aveva promosso giudizio per accertare l'insussistenza del diritto della curatela a escutere la fideiussione, deducendo che la pretesa riguardasse obbligazioni estranee all'oggetto della garanzia; la curatela, in riconvenzionale, aveva chiesto il risarcimento dei danni da inadempimento. In appello, a seguito del fallimento dell'affittuaria e della sopravvenuta liquidazione coatta amministrativa della banca, la corte territoriale ha dichiarato la nullità della sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio, ritenendo necessaria la riassunzione nei confronti di tutte le parti del processo interrotto, inclusa la debitrice principale. Il ricorso per cassazione ha censurato tale decisione denunciando violazione degli artt. 101, 102 e 354 c.p.c., sostenendo che non vi fosse litisconsorzio necessario tra fideiussore e debitore principale e che l'accertamento negativo dell'obbligo fideiussorio potesse essere svolto anche senza la partecipazione del debitore garantito; inoltre ha richiamato la disciplina concorsuale e l'art. 52 l. fall. per sostenere l'erroneità della declaratoria di nullità.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l'unico motivo di ricorso. Ha confermato che, nel caso concreto, la riassunzione del giudizio dopo l'interruzione doveva avvenire nei confronti di tutte le parti originarie, a cominciare dalla controparte attrice/debitrice principale, perché le domande proposte dalla banca garante e quelle già introdotte nel giudizio erano strettamente connesse e non potevano essere decise senza la partecipazione del debitore principale. La Corte ha quindi condiviso la conclusione della corte d'appello sulla sussistenza di una situazione di inscindibilità delle cause e di litisconsorzio processuale necessario, escludendo che la ricorrente avesse prospettato una regola idonea a superare tale esigenza nel caso concreto. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato; sono state poste a carico del ricorrente le spese del giudizio di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come base del ricorso cautelare in corso di causa volto a inibire il pagamento della garanzia.
richiamato come norma la cui violazione era stata dedotta nel motivo di ricorso; la Corte non ha ravvisato il vizio denunciato.
richiamato per sostenere l'assenza di litisconsorzio necessario tra fideiussore e debitore principale; la Corte ha però ritenuto necessario il coinvolgimento del debitore principale nel caso concreto.
richiamato in relazione alla nullità della sentenza per mancata integrazione del contraddittorio; la Corte ha confermato l'impostazione della corte territoriale.
art. 360, 1° comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
indicato come parametro del motivo di ricorso per cassazione, per violazione di legge e nullità processuale.
evocato per sostenere che l'accertamento del credito verso il fallito dovesse seguire il rito concorsuale; la Corte ha ritenuto non dirimente il richiamo nel caso concreto.
richiamati dalla ricorrente per sostenere l'assoggettamento delle azioni al procedimento di accertamento del passivo.
art. 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1 bis, d.p.r. 115/2002
richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando il giudizio verte su domande strettamente interdipendenti tra creditore, debitore principale e garante, la decisione non può essere resa utilmente senza la partecipazione di tutte le parti la cui posizione sostanziale è logicamente e giuridicamente connessa alla pretesa dedotta.
- La sussistenza o meno del litisconsorzio necessario non si valuta in astratto, ma in relazione al contenuto concreto delle domande proposte e al modo in cui esse incidono sulle posizioni dei soggetti coinvolti; se la responsabilità o l'obbligo di uno presuppone l'accertamento della posizione dell'altro, la causa è inscindibile.
- La mera affermazione che tra fideiussore e debitore principale non sussista, in via generale, litisconsorzio necessario non è sufficiente a superare l'esigenza del contraddittorio integrale quando, nel caso concreto, le domande e le difese rendano indispensabile la presenza di entrambi.
- L'interruzione del processo seguita da fallimento o L.C.A. impone la riassunzione nei confronti dei soggetti necessari alla decisione; se la riassunzione avviene solo verso alcuni e restano fuori parti la cui presenza è necessaria, la sentenza è nulla per mancata integrazione del contraddittorio.
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