Cassazione Civile, Ordinanza n. 29667/2021 del 22/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione emesso nel 2015 per l'imposta di registro relativa a un decreto ingiuntivo che aveva ad oggetto un compenso professionale. La contribuente aveva impugnato l'atto sostenendo che non vi fosse alcuna enunciazione del contratto di mandato professionale nel decreto ingiuntivo e che, pertanto, fosse illegittima la doppia tassazione ritenuta dai giudici di merito. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, formalmente ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., la violazione dell'art. 22 e la falsa applicazione dell'art. 5 del d.P.R. n. 131 del 1986, censurando la sentenza della CTR Toscana che aveva invece ritenuto che il decreto ingiuntivo enunciasse sia la notula sottoposta al parere di congruità del Consiglio dell'Ordine sia il rapporto di mandato professionale presupposto della richiesta di pagamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la censura, pur prospettata come violazione di legge, in realtà mirasse a contestare l'accertamento di fatto e la ricostruzione del contenuto del decreto ingiuntivo compiuti dai giudici di merito. Inoltre il motivo è stato giudicato carente di autosufficienza, perché non riportava adeguatamente il contenuto dell'atto né ne localizzava il documento nel fascicolo. La Corte ha altresì condannato la ricorrente al pagamento di euro 1.000 ex art. 96, comma 3, c.p.c., ravvisando un abuso dello strumento processuale, e ha dato atto dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La denuncia di violazione di legge non può essere usata per rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico le norme asseritamente violate e il confronto tra precetto normativo e statuizione impugnata.
art. 22 d.P.R. n. 131 del 1986
Richiamato dalla ricorrente per contestare la tassazione del decreto ingiuntivo in presenza o meno di enunciazione del rapporto sottostante.
Richiamato dalla ricorrente quale norma asseritamente mal applicata in tema di registrazione e tassazione dell'atto.
L'Agenzia delle entrate si è costituita solo al fine dell'eventuale partecipazione all'udienza, non avendo depositato controricorso nei termini.
La condanna ha natura sanzionatoria pubblicistica, può essere irrogata d'ufficio e presuppone una condotta oggettivamente abusiva del processo, anche senza dolo o colpa grave.
art. 2 Cost.
Richiamato in funzione argomentativa per il dovere di solidarietà e di ponderazione nell'uso dello strumento processuale.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio di ragionevole durata del processo, leso dall'abuso del processo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la censura per violazione di legge deve confrontarsi in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata; non è sufficiente dedurre genericamente l'erroneità della decisione se in realtà si contesta l'accertamento del fatto.
- Il principio di autosufficienza impone che gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda siano non solo richiamati nel contenuto, ma anche localizzati nel fascicolo processuale; la mancata localizzazione è di per sé causa di inammissibilità.
- Non è consentito trasformare in vizio di violazione di legge una critica alla valutazione delle risultanze processuali o alla ricostruzione della fattispecie operata dai giudici di merito.
- La condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c. prescinde dalla prova del dolo o della colpa grave e può essere pronunciata d'ufficio quando la parte abbia agito o resistito in modo oggettivamente abusivo o pretestuoso.
- L'abuso dello strumento processuale può essere desunto anche dalla manifesta inconsistenza dell'interesse a promuovere il giudizio e dalla violazione dei doveri di lealtà e solidarietà processuale.
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