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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31024/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il giudice di pace aveva condannato l'imputato alla pena di euro 10.000 di multa per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998. Avverso tale decisione era stato proposto un atto di impugnazione dal difensore, poi qualificato come ricorso per cassazione. La Corte rileva però che il ricorso proveniva da un difensore indicato dall'Ufficio preposto all'esame preliminare come non abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione, perché non iscritto nell'albo speciale al momento della presentazione dell'atto. Il ricorso viene quindi ritenuto inammissibile per difetto di sottoscrizione da parte di un difensore abilitato, con conseguente impossibilità di instaurare validamente il giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte dichiara inammissibile il ricorso perché sottoscritto da un difensore non iscritto all'albo speciale dei cassazionisti al momento del deposito, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 613, comma 1, c.p.p. La declaratoria è adottata senza formalità di procedura ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. e comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    È la norma incriminatrice posta a fondamento della condanna di primo grado; il contenuto precettivo non è esaminato nel merito, perché la Corte decide solo sull'ammissibilità del ricorso.

  • art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.

    L'impugnazione è dichiarata inammissibile per difetto di valida sottoscrizione da parte di un difensore legittimato a proporre ricorso per cassazione.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza integra un vizio originario dell'atto.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso può essere dichiarata senza formalità di procedura.

  • art. 1, comma 62, legge n. 103 del 2017

    È indicato come fonte di inserimento del comma 5-bis dell'art. 610 c.p.p.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile se non è sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alla Corte di cassazione al momento della proposizione dell'impugnazione.
  • La mancanza del requisito soggettivo del difensore determina un vizio originario dell'atto di impugnazione, che lo rende inidoneo a instaurare validamente il giudizio di legittimità.
  • Quando l'inammissibilità deriva da un difetto formale immediatamente rilevabile, la Corte può dichiararla senza formalità di procedura.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, il versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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