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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07844/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionaria)

La controversia

La controversia nasce dall'esecuzione di una convenzione del 1986, con successivi atti aggiuntivi, relativa a interventi di risanamento, consolidamento, restauro e valorizzazione di beni culturali. La concessionaria ha promosso arbitrato chiedendo il pagamento di rilevanti somme, soprattutto per il cosiddetto "prezzo chiuso", per ritardi nel collaudo e nei pagamenti, oltre ad accessori, interessi, danni e spese. Nel corso dell'arbitrato il Ministero aveva inizialmente eccepito l'incompetenza del collegio arbitrale, ma poi, all'udienza del 2 ottobre 2014, tramite un funzionario munito di delega e con assistenza dell'Avvocatura dello Stato, aveva formulato una proposta di definizione bonaria con riconoscimento parziale di somme. Il collegio arbitrale ha quindi condannato il Ministero al pagamento di euro 11.300.000, dichiarando improcedibili le restanti domande e le eccezioni del Ministero, ritenute implicitamente rinunciate. Il Ministero ha impugnato il lodo per nullità dinanzi alla Corte d'appello di Roma deducendo: incompetenza del collegio arbitrale per la precedente declinatoria; omessa motivazione sul punto; impossibilità di pronunciare un "lodo transattivo" o una condanna in assenza di accordo; difetto di poteri del funzionario ministeriale rispetto al mandato ricevuto; e, inoltre, un preteso contrasto con il diritto UE sugli aiuti di Stato e la concorrenza. La Corte d'appello ha rigettato l'impugnazione ritenendo che il Ministero avesse sostanzialmente rinunciato all'eccezione di incompetenza e che le dichiarazioni rese in udienza fossero coerenti con la delega e con la volontà dell'amministrazione. In Cassazione il ricorso incidentale del Ministero ha reiterato, in sostanza, le stesse censure sulla rinuncia implicita all'eccezione di incompetenza e sull'eccesso di mandato del funzionario; la società, con ricorso principale, ha invece censurato la liquidazione delle spese del giudizio di appello, perché liquidate sotto i minimi tabellari. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili i motivi incidentali del Ministero perché chiedevano una rivalutazione del merito e dei fatti già apprezzati dalla Corte d'appello; ha accolto il ricorso principale della società limitatamente alle spese, affermando che, dopo le modifiche introdotte dal D.M. n. 37 del 2018 al D.M. n. 55 del 2014, non è consentita la liquidazione sotto i limiti minimi dei parametri forensi. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio in relazione al solo capo sulle spese, mentre per il resto è stato mantenuto il rigetto dell'impugnazione del lodo da parte del Ministero.

La decisione

La Corte di cassazione ha riunito i ricorsi, ha trattato prioritariamente il ricorso incidentale del Ministero e lo ha dichiarato inammissibile, perché le censure miravano a una diversa lettura del verbale d'udienza, della delega e delle dichiarazioni rese nel procedimento arbitrale, cioè a una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimità. Ha poi accolto il ricorso principale della società limitatamente al capo sulle spese di lite, ritenendo erronea la liquidazione effettuata dalla Corte d'appello sotto i minimi tabellari applicabili dopo il D.M. n. 37 del 2018, in quanto tali limiti hanno carattere inderogabile. La sentenza della Corte d'appello è stata quindi cassata in relazione alla sola regolazione delle spese, con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione per nuovo esame sul punto e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 829 c.p.c.

    È richiamato come base delle censure di nullità del lodo; la Corte ribadisce che il controllo in cassazione riguarda la decisione resa sull'impugnazione del lodo, non la diretta rivalutazione del lodo stesso.

  • art. 817 c.p.c.

    È evocato per contestare la competenza arbitrale; la Corte considera la doglianza non scrutinabile se fondata su una diversa lettura dei fatti e del comportamento processuale delle parti.

  • art. 823 n. 5 c.p.c.

    È richiamato in relazione all'obbligo di motivazione del lodo; la Corte osserva che la motivazione della Corte d'appello è stata congrua e che non è possibile riesaminare il merito fattuale.

  • art. 1711 c.c.

    È invocato per sostenere che il mandatario non può eccedere i limiti del mandato; la Corte non entra nel merito della doglianza perché essa richiederebbe una nuova valutazione dei fatti e della delega.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato dalla società per censurare la liquidazione delle spese di lite.

  • art. 92 c.p.c.

    È richiamato dalla società in relazione alla regolazione delle spese processuali.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    È invocato per denunciare difetto di motivazione nella liquidazione delle spese.

  • art. 4 D.M. 10 marzo 2014 n. 55

    La Corte afferma che, dopo le modifiche del D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può liquidare compensi sotto i limiti minimi tabellari e deve attenersi ai parametri fissati.

  • art. 6 D.M. 10 marzo 2014 n. 55

    È richiamato per gli incrementi tariffari nei giudizi di valore elevato; la Corte lo menziona nel ragionamento sulla liquidazione dei compensi.

  • D.M. 8 marzo 2018 n. 37

    Le modifiche introdotte sono ritenute decisive per escludere la possibilità di riduzione oltre i limiti consentiti e, in particolare, per rendere inderogabili i minimi tabellari.

  • art. 3, paragrafo 3, TUE

    È richiamato dal Ministero nel quinto motivo di impugnazione del lodo per sostenere una pretesa violazione dei principi UE in materia di concorrenza.

  • artt. 107-109 TFUE

    Sono richiamati dal Ministero a sostegno della censura su presunti aiuti di Stato e alterazione concorrenziale.

  • art. 141, comma 15-bis, d.lgs. n. 163/2006

    È citato dal Ministero nel tentativo di far valere l'illegittimità del riconoscimento di somme con il metodo globale per il prezzo chiuso.

  • art. 36 del d.P.R. n. 1063/1962

    È menzionato nella domanda arbitrale per il calcolo degli interessi moratori.

  • art. 35 del d.P.R. n. 1063/1962

    È menzionato nella domanda arbitrale per il calcolo degli interessi moratori.

  • art. 4 L. n. 741/1981

    È richiamato nella domanda arbitrale per i criteri di contabilizzazione degli interessi.

  • art. 33, comma 4, L. n. 41/1986

    È evocato nella vicenda per sostenere la nullità dei patti difformi sulla determinazione del prezzo chiuso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso la sentenza che decide sull'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, la Corte di cassazione non può rivalutare direttamente gli accertamenti di fatto compiuti dagli arbitri o dal giudice di merito, ma deve limitarsi a verificare la correttezza giuridica e la congruità motivazionale della decisione resa sull'impugnazione del lodo.
  • La deduzione di nullità del lodo non è ammissibile in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge, si chieda in realtà una nuova valutazione del contenuto del verbale arbitrale, della delega conferita al rappresentante della parte o della portata delle dichiarazioni rese in udienza.
  • La cessazione della materia del contendere richiede che sia effettivamente venuto meno l'interesse alla decisione per fatti sopravvenuti, con valutazione rimessa al giudice di merito; in mancanza di un accordo chiaro e di una sopravvenuta definizione integrale del contrasto, il giudice può e deve pronunciare sul merito delle domande e delle eccezioni.
  • La rinuncia all'eccezione di incompetenza arbitrale può essere desunta, in base alla valutazione complessiva del comportamento processuale, anche da condotte incompatibili con la persistente volontà di coltivarla, purché tale valutazione sia sorretta da motivazione adeguata e non sia rimessa in discussione come mero dissenso sul fatto.
  • Dopo le modifiche introdotte al D.M. n. 55 del 2014 dal D.M. n. 37 del 2018, il giudice non può liquidare le spese processuali o i compensi professionali al di sotto dei minimi tabellari, che assumono carattere inderogabile; la liquidazione deve quindi rispettare i parametri minimi applicabili ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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