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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5192/2025 del 10/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Colombini impugnava la sentenza d'appello del 08/05/2023 con otto motivi: 1) indeterminatezza del capo d'imputazione e illegittimità delle modifiche operate in limine litis; 2) illegittima ammissione della parte civile Lovison; 3) illegittima escussione come testi delle persone offese (La Torre e Lovison) che sarebbero state gravemente indiziate di usura; 4) errata valutazione dell'attendibilità delle dichiarazioni delle persone offese; 5) difetto di correlazione tra imputazione e sentenza con riguardo alla somma di €25.000 (prestito vs corrispettivo per pacchetti viaggio) e conseguente contraddittorietà/illogicità motivazionale; 6) errata applicazione dell'aggravante di cui all'art.61, n.7 cod. pen. e omissione sulla tardività della querela; 7) carenza motivazionale sull'identificazione dell'imputato come autore; 8) carenza/contraddittorietà della motivazione sugli elementi costitutivi della truffa (elemento oggettivo e soggettivo).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Nel motivare il rigetto ha ritenuto: l'imputazione originaria sufficientemente determinata e le precisazioni successive lecite; inammissibile il motivo relativo all'ammissione della parte civile perché nuovo in cassazione; corretta la valutazione del giudice di merito circa l'assenza di indizi di reità per usura a carico delle persone offese e quindi la loro escussione come testimoni; non censurabile in sede di legittimità la valutazione dell'attendibilità e della correlazione tra imputazione e sentenza (nessuna trasformazione radicale del fatto); fondata la valutazione dell'elemento psicologico e degli artifici idonei a indurre in errore le vittime; corretta la valutazione sull'aggravante di cui all'art.61 n.7 anche alla luce delle disposizioni transitorie del d.lgs. n.150/2022 relative alla procedibilità; e congrua la motivazione sull'identificazione dell'imputato. Conseguentemente è rimasta efficace la sentenza impugnata della Corte d'appello di Venezia (che aveva, tra l'altro, dichiarato estinto per prescrizione parte del reato contestato e aveva confermato la condanna al risarcimento ed alle provvisionali).

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. c) e lett. e), cod. proc. pen.

    Norme richiamate come parametri di ammissibilità e sindacato dei motivi di cassazione: lett. c) per vizi di motivazione e inosservanza di norme processuali; lett. e) per manifesta illogicità della motivazione. La Corte ha ritenuto che i motivi attaccassero valutazioni di merito non sindacabili o fossero infondati.

  • art. 552, commi 1 lett. c) e 2, cod. proc. pen.

    Regole sulla citazione a giudizio e relativi vizi di nullità per indeterminatezza dell'imputazione. La Corte ha interpretato tali norme nel senso che il capo d'imputazione originario era sufficientemente specifico e che le successive precisazioni costituivano integrazioni legittime.

  • art. 63, comma 2, cod. proc. pen.

    Norma sulla veste del dichiarante (testimone/indagato). La Corte ha richiamato il principio che il giudice valuta sostanzialmente se la persona, al momento della audizione, fosse nelle condizioni di essere indagato; ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito sull'assenza di indizi di reità a carico delle persone offese.

  • art. 522, cod. proc. pen.

    Principio di correlazione tra imputazione e sentenza (divieto di mutamento del fatto). La Corte ha interpretato la norma nel senso che mutamento rilevante richiede trasformazione radicale della fattispecie; nel caso non si è realizzata tale trasformazione.

  • art. 61, n. 7, cod. pen.

    Aggravante della rilevante gravità del danno patrimoniale. La Corte ha condiviso la valutazione che la perdita di €25.000, anche pro quota, potesse integrare la gravità del danno giustificante l'aggravante.

  • art. 210 e art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Regole sulle forme di audizione del teste indiziato e sul regime probatorio del dichiarante coinvolto. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione di merito che escludeva la sussistenza dei requisiti per considerare La Torre e Lovison indiziati di usura e quindi la non applicabilità delle tutele speciali.

  • art. 371, comma 2, lett. b), cod. proc. pen.

    Collegamento probatorio fra reati; citata rispetto alla tesi dell'esistenza di reati complementari (usura) che, se provati, avrebbero inciso sulla veste processuale delle persone offese. La Corte ha ritenuto che non ricorressero gli elementi per tale collegamento.

  • d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, art. 2, comma 1, lett. o) e art. 85 (disposizione transitoria)

    Modifica della procedibilità per alcuni reati (da perseguibili d'ufficio a perseguibili a querela) e disciplina transitoria che fa decorrere il termine per la querela dall'entrata in vigore del decreto se la persona offesa aveva già avuto notizia del fatto. La Corte ha applicato la transizione per ritenere valida la volontà punitiva delle parti offese anche se la querela fosse stata presentata anteriormente in termini diversi.

Massime di principio

  • L'imputazione è valida se indica i tratti essenziali del fatto in modo da consentire una difesa effettiva; precisazioni successive possono essere legittime se l'accusa era già sufficientemente determinata.
  • Le questioni nuove non sollevate in appello e dedotte per la prima volta in cassazione sono, di regola, inammissibili.
  • Il giudice di merito ha discrezionalità nel valutare la veste del dichiarante (testimone vs indagato) sulla base dell'insieme probatorio e tale valutazione è difficilmente sindacabile in sede di legittimità salvo manifeste contraddizioni.
  • La trasformazione dell'oggetto dell'accusa in senso sostanziale (mutamento del fatto) è censurabile solo se radicale e idonea a pregiudicare il diritto di difesa; variazioni non radicali che consentono all'imputato di difendersi non violano il principio di correlazione.
  • La valutazione dell'attendibilità delle persone offese e la ponderazione del materiale probatorio sono questioni di fatto rimesse al giudice di merito e non sindacabili in cassazione salvo vizi manifesti di logica o contraddizione.
  • Le disposizioni transitorie che modificano la procedibilità (es. d.lgs. n.150/2022) possono estendere o fissare termini diversi per la querela: la costituzione di parte civile non revocata può essere considerata espressione di volontà punitiva ai fini della procedibilità.

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