Cassazione Civile, Ordinanza n. 17070/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dal diniego tacito opposto dall'amministrazione finanziaria a un'istanza di rimborso della quota del 60% delle somme versate a titolo di Irpef, addizionali, Irap e Iva per gli anni 2002-2008, richiesta sulla base della legge n. 2 del 28 gennaio 2009. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo provati sia i versamenti sia la tempestività della domanda. In Cassazione l'Agenzia ha proposto due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 3, comma 3, d.l. n. 185/2008 conv. in l. n. 2/2009 e della decisione della Commissione Europea del 14 agosto 2015, sostenendo che il giudice di merito non aveva esaminato se il contribuente fosse titolare di reddito d'impresa agricola e quindi soggetto al regime IVA e alla disciplina sugli aiuti di Stato; con il secondo ha denunciato la violazione dell'art. 21 d.lgs. n. 546/1992, assumendo che l'istanza di rimborso fosse generica e non consentisse di accertare an e quantum, sicché non poteva configurarsi un diniego tacito impugnabile. La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo: nel processo tributario di rimborso è impugnabile il diniego tacito solo se la domanda di restituzione è formulata nei suoi elementi essenziali e consente all'amministrazione di comprendere con precisione ciò che viene chiesto; la sentenza impugnata non aveva chiarito se tale requisito fosse soddisfatto e non poteva supplirsi alla carenza con l'eventuale integrazione richiesta dall'Ufficio o con la successiva specificazione in giudizio.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Foggia, in diversa composizione, affinché verifichi anzitutto se l'istanza di rimborso fosse sufficientemente specifica da configurare un diniego tacito impugnabile. Solo se tale presupposto risulterà integrato, il giudice di rinvio dovrà esaminare anche l'eventuale riferibilità della domanda a imposte versate su redditi d'impresa e la compatibilità del beneficio con la disciplina sugli aiuti di Stato, con onere probatorio a carico del contribuente. L'esito è quindi favorevole all'Agenzia delle entrate, limitatamente alla censura processuale sul carattere dell'istanza.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. in l. 28 gennaio 2009, n. 2
Norma invocata dall'Ufficio quale base del rimborso richiesto dal contribuente; la Corte non la esamina nel merito perché assorbe il primo motivo.
Decisione della Commissione Europea (2015) 5549 final del 14 agosto 2015
Richiamata dall'Agenzia per sostenere che i benefici fiscali rientrerebbero tra aiuti di Stato illegittimi; la questione resta assorbita.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione ... può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione ... e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto
Il rimborso nel processo tributario mantiene natura impugnatoria: il diniego tacito è configurabile solo se l'istanza di restituzione contiene gli elementi essenziali e consente all'amministrazione di comprendere con precisione l'oggetto della richiesta.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per il rito camerale della decisione.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Parametro del vizio denunciato per violazione di legge nei due motivi di ricorso.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario avente ad oggetto il rimborso di imposte, il ricorso contro il silenzio-rifiuto è ammissibile solo se l'istanza amministrativa di rimborso è sufficientemente specifica nei suoi elementi essenziali e idonea a far comprendere all'ufficio l'effettivo contenuto della pretesa restitutoria.
- La domanda di rimborso non può essere resa sufficientemente determinata per la prima volta in sede contenziosa: la successiva specificazione nel ricorso giurisdizionale non sana l'eventuale genericità originaria dell'istanza presentata all'amministrazione.
- Nel giudizio di rinvio, ove la domanda di rimborso riguardi anche imposte versate su redditi d'impresa, spetta al contribuente dimostrare i presupposti di applicabilità del beneficio e, se si invoca una disciplina agevolativa compatibile con gli aiuti di Stato, l'assenza di sovracompensazione e la ricorrenza delle condizioni richieste dalla normativa di riferimento.
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