Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4542/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente deduceva (1) nullità del procedimento e della decisione per mancata celebrazione dell'udienza camerale ai sensi dell'art. 666, commi 3 e 4, cod. proc. pen., richiamato dall'art. 186, comma 9-bis, cod. strada; (2) violazione di legge in quanto la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità non sarebbe mai stata posta ritualmente in esecuzione; (3) vizio di motivazione perché la decisione dava per scontato che fosse stato individuato l'ente beneficiario della prestazione di pubblica utilità il cui inadempimento era contestato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo: l'ordinanza impugnata è stata annullata per violazione del contraddittorio camerale (mancata celebrazione dell'udienza camerale prevista dagli artt. 666, commi 3-5, c.p.p., e art. 186, comma 9-bis, c.d.s.). I restanti motivi sono stati assorbiti. Disposto il rinvio al Tribunale di Milano, ufficio del G.i.p., per un nuovo giudizio che assicuri il contraddittorio. Sentenza decisa il 07/12/2021.

Norme richiamate

  • art. 186, comma 9-bis, codice della strada

    Integra il richiamo alle forme del procedimento di esecuzione previste dal codice di procedura penale ed impone il rispetto del contraddittorio camerale nei procedimenti di revoca della pena sostitutiva

  • art. 666, commi 3, 4 e 5, codice di procedura penale

    Stabilisce l'obbligo di preavviso della data di udienza alle parti e ai difensori, la necessaria presenza del difensore e del Pubblico Ministero e l'assunzione delle prove in contraddittorio nei procedimenti esecutivi; la loro inosservanza determina nullità assoluta

Massime di principio

  • La revoca di una pena sostitutiva (es. lavoro di pubblica utilità) che si fondi su inadempimenti richiede l'attivazione del contraddittorio camerale previsto dagli artt. 666 c.p.p. e 186 c.d.s.; la mancata convocazione comporta nullità assoluta del provvedimento
  • Prima di revocare una pena sostitutiva il giudice deve accertare formalmente l'esistenza dell'esecuzione della pena sostitutiva e l'effettivo inadempimento (compresa l'individuazione dell'ente beneficiario), non potendo prendere decisioni sulla base di presupposti non dimostrati
  • I motivi processuali (nullità formali) possono assorbire questioni di merito e portare all'annullamento con rinvio per nuovo giudizio che garantisca il contraddittorio
  • In sospette irregolarità procedurali relative all'esecuzione di pene sostitutive, la parte condannata può impugnare per cassazione muovendo da nullità per violazione delle garanzie del contraddittorio camerale
  • La presenza e le conclusioni del Pubblico Ministero nel giudizio di cassazione non impediscono che la Corte annulli e rinvii quando riscontri violazioni formali rilevanti delle norme sul contraddittorio

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.