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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 00162/2026 del 05/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato la custodia cautelare in carcere applicata a Luigi Marando per i reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. n. 309/1990, capo n. 1) e per il reato contestato al capo n. 68 (art. 73 d.P.R. n. 309/1990). Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi per il reato associativo, sostenendo che la partecipazione sarebbe stata desunta erroneamente da un unico reato fine e che non ricorreva un vincolo stabile: il compito di confezionamento sarebbe stato svolto anche da altri, la sua condotta non sarebbe stata particolarmente abile (con lamentele di altro indagato), non disponeva di un telefono criptato e dopo l'episodio contestato non sarebbero emerse ulteriori condotte rilevanti nonostante le indagini proseguite per anni. In secondo luogo contestava la sussistenza delle esigenze cautelari attuali e concrete, invocando la risalenza nel tempo dei fatti, la giovane età e l'incensuratezza, nonché il fatto che per altri coindagati non erano state applicate misure per difetto di attualità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, entro i limiti del giudizio di legittimità, non fosse consentito riesaminare ex novo la ricostruzione fattuale del giudice di merito; ha ritenuto adeguata la motivazione del Tribunale per il riesame che aveva ricostruito, sulla base di chat criptate, intercettazioni, servizi di osservazione e sequestri, l'operatività di un'associazione dedita al narcotraffico e il ruolo stabile e funzionale di Luigi Marando (in particolare come addetto al confezionamento dello stupefacente), desunto anche da frasi captate che evidenziavano comportamento collaudato e duraturo nel tempo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato il principio secondo cui la prognosi di pericolosità nell'ambito dell'associazione di traffico non si limita alla operatività immediata o alla data dell'ultimo reato-fine: il tempo trascorso è solo uno degli elementi e non sufficiente a ritenere superate le esigenze cautelari; non sono emersi elementi idonei a oltrepassare la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; inoltre gli atti sono inviati alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 74

    La norma sull'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è stata applicata sulla base della valutazione complessiva delle intercettazioni, chat criptate, osservazioni e sequestri; il giudice ha ritenuto che esistessero gravi indizi di un ruolo stabile di Marando nell'organizzazione (confezionamento dello stupefacente).

  • d.P.R. n. 309/1990, art. 73

    Norma relativa ai reati-fine (detenzione/cedimento di stupefacenti) che è stata valutata come episodio concreto collegato all'attività dell'associazione e utilizzata, insieme ad altri elementi, per ricavare il quadro indiziario.

  • Codice di procedura penale, art. 275, comma 3

    La Corte ha richiamato la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari in caso di reato associativo: spetta al ricorrente fornire elementi idonei a contrastare tale presunzione; il tempo trascorso e le circostanze personali (giovane età, incensuratezza) non sono di per sé sufficienti a escludere l'attualità delle esigenze cautelari.

  • Codice di procedura penale, art. 94, comma 1-ter

    Riferimento procedurale agli adempimenti di cancelleria disposti a seguito della pronuncia (adempimenti formali successivi alla decisione).

Massime di principio

  • In procedimenti per associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, la valutazione della sussistenza dei gravi indizi si basa sulla valutazione complessiva di intercettazioni, chat, osservazioni e sequestri: anche singoli episodi, se inseriti in un contesto probatorio coerente (es. frasi che indicano ripetitività e ruolo), possono sufficienza a fondare il giudizio di gravità indiziaria.
  • La circostanza che un indagato sia giovane, incensurato o che i fatti siano in parte risalenti non esclude automaticamente le esigenze cautelari; il tempo trascorso è un elemento da valutare insieme ad altri (grado di inserimento, professionalità criminale, ruolo nell'organizzazione).
  • Differenze nel trattamento cautelare di diversi coindagati non implicano automaticamente l'errore del giudice: la valutazione è individuale e dipende dal ruolo accertato, dalle fonti di prova e dalla prognosi di pericolosità per ciascuno.
  • In sede di ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari la Corte di legittimità verifica la correttezza e la logicità della motivazione del giudice di merito ma non è sede per una rivalutazione completa delle evidenze di fatto.
  • Per contrastare la presunzione prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p., il difensore deve offrire elementi concreti e specifici idonei a dimostrare l'assenza dell'attualità delle esigenze cautelari (per esempio cambiamenti oggettivi della situazione, prova di cessazione del ruolo criminale, elementi strutturali che escludano la riproposizione di reati).

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