Cassazione Civile, Ordinanza n. 21407/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce da una domanda di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato per servizi domestici svolti in un determinato periodo, accolta in appello con condanna del datore di lavoro al pagamento di somme limitate per ciascun lavoratore. In sede di appello i lavoratori avevano deferito il giuramento decisorio; la Corte territoriale aveva fissato l’udienza per l’assunzione della prova, ma alla data stabilita nessuna delle parti compariva e, all’udienza successiva, la Corte dichiarava la decadenza dall’incombente e non ammetteva nuovamente il giuramento. Con il primo motivo i ricorrenti denunciavano violazione degli artt. 292 e 152 c.p.c., sostenendo che la mancata notifica dell’ordinanza ammissiva del giuramento non potesse comportare decadenza, poiché i termini per l’assunzione ex art. 437 c.p.c. sarebbero ordinatori e non perentori in difetto di espressa previsione. Con il secondo motivo denunciavano violazione degli artt. 233 e 345 c.p.c., assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente negato la rinnovata ammissione del giuramento decisorio richiesta alla successiva udienza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha osservato, in via preliminare, che il ricorso difettava di specificità perché non trascriveva i provvedimenti del giudice di appello, i verbali di udienza, i capitoli del giuramento e la reiterata richiesta di ammissione. Nel merito ha però chiarito che il giuramento decisorio può essere deferito in ogni momento, anche in appello; una volta ammessa la nuova prova, il collegio fissa l’udienza per l’assunzione e, se la parte interessata non compare, opera la decadenza secondo la disciplina dell’istruzione probatoria richiamata dall’art. 356 c.p.c. La Corte ha ritenuto corretta la decisione della Corte territoriale, perché il verbale di udienza conteneva l’ordinanza letta in udienza, nessuno era comparso alla data fissata per la prova e, all’udienza successiva, non era stata chiesta la revoca della decadenza né erano state indicate ragioni giustificative dell’assenza. È stata inoltre disposta la rilevanza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione degli intimati.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
È stata invocata per denunciare violazione e falsa applicazione di norme processuali.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla mancata notificazione dell’ordinanza ammissiva.
Richiamato dai ricorrenti nella censura sulla pretesa decadenza.
La Corte ha ribadito che il giuramento decisorio può essere deferito in ogni momento, anche in appello.
Richiamato dai ricorrenti per sostenere l’ammissibilità della rinnovata richiesta di prova in appello.
La Corte lo ha interpretato nel senso che consente il deferimento del giuramento decisorio anche in grado di appello, nel quadro del processo del lavoro.
È stato valorizzato come norma di rinvio alla disciplina dell’istruzione probatoria e della gestione della prova ammessa in appello.
Richiamato quale parte della disciplina processuale applicabile all’assunzione della prova ammessa.
La Corte ha richiamato la regola di decadenza per mancata comparizione della parte interessata all’assunzione della prova e la possibilità di revoca della decadenza per causa non imputabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato quale norma che ha introdotto il testo dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- Nel processo del lavoro il giuramento decisorio può essere deferito anche in grado di appello; l’ammissione della prova determina l’applicazione delle regole dell’istruzione probatoria richiamate dall’art. 356 c.p.c.
- Quando il collegio ammette una nuova prova e fissa l’udienza per l’assunzione, la parte che ha chiesto la prova ha l’onere di comparire; la mancata comparizione senza giustificazione può comportare decadenza.
- La decadenza dalla prova può essere evitata o rimossa solo se la parte interessata chiede tempestivamente la revoca del relativo provvedimento e allega una causa non imputabile della propria assenza.
- Ai fini del ricorso per cassazione è necessario un grado adeguato di specificità: vanno trascritti i provvedimenti e gli atti processuali rilevanti su cui si fonda la censura, altrimenti la doglianza è vulnerabile sotto il profilo dell’ammissibilità o della fondatezza.
- La lettura in udienza di un’ordinanza resa nel verbale processuale consente di far gravare sulle parti l’onere di conoscere il contenuto del verbale stesso, anche in assenza di successiva comunicazione formale.
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