Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47636/2023 del 28/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che, parzialmente riformando la sentenza di primo grado, ha condannato il ricorrente per violenza privata (riqualificazione del capo A dall'originaria contestazione di tentata estorsione) e per danneggiamento di cose esistenti in pubblici uffici (capo B). Il ricorrente deduceva: 1) mancata notifica della sentenza a seguito della diversa qualificazione del fatto con pregiudizio delle prerogative difensive; 2) carenza di motivazione sul reato di danneggiamento; 3) configurazione di reato impossibile con conseguente proscioglimento; 4) infondatezza della violenza privata perché la vittima non sarebbe stata costretta a tollerare nulla; 5) vizio nel trattamento sanzionatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sulla notifica/riqualificazione (motivo 1) ha ritenuto legittimo l'esercizio del potere di ricognizione/riqualificazione ai sensi dell'art. 521 c.p.p., senza obbligo di nuova notifica, e ha osservato che l'imputato, tramite difensore, ha ugualmente impugnato la decisione. Il motivo 2 è stato escluso come non dedotto in appello e quindi improcedibile in cassazione. Il motivo 3 è inammissibile perché fondato sulla originaria qualificazione (tentata estorsione) e non sulla nuova qualificazione (violenza privata). Il motivo 4 è stato ritenuto manifestamente infondato: la Corte territoriale, valutando i fatti, ha accertato che la vittima ha tollerato il comportamento a causa di minacce e del danneggiamento di cose nell'ufficio comunale, prova della consumazione del reato di violenza privata. Il motivo 5 è stato respinto come generico, la determinazione della pena è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in conformità agli artt. 132 e 133 c.p. Conseguentemente, il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Consente alla Corte di merito di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella dell'imputazione senza che sia prevista la notifica della sentenza per tale motivo; l'esercizio di tale potere non determina di per sé violazione delle prerogative difensive se l'imputato ha la possibilità di impugnare la decisione

  • art. 610 cod. pen.

    La violenza privata si configura quando il comportamento dell'autore costringe la persona offesa a tollerare qualcosa; tale costrizione può essere desunta da minacce e da atti di danneggiamento che rendono la tolleranza effettiva, anche se la vittima teoricamente avrebbe potuto allontanarsi

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce parametri per la determinazione della pena; la Corte ha motivato l'entità della pena richiamando la particolare veemenza e aggressività del fatto, rientrando ciò nella discrezionalità del giudice di merito

  • art. 132 cod. pen.

    Principi generali per la determinazione della pena cui il giudice di merito deve attenersi; la Corte ha richiamato tali principi per giustificare la congruità della pena comminata

Massime di principio

  • Il giudice di merito può riqualificare il fatto rispetto all'imputazione originaria ai sensi dell'art. 521 c.p.p. senza obbligo di una nuova notifica della sentenza; non vi è lesione delle garanzie difensive se l'imputato ha comunque la possibilità di impugnare.
  • In Cassazione non sono ammissibili censure fondate su questioni di fatto o su elementi probatori non dedotti o non valutati in appello; molte questioni probatorie sono inammissibili se non sono state sollevate al giudice di merito.
  • Le doglianze fondate sulla originaria qualificazione del reato perdono efficacia quando il giudice di merito ha operato una legittima riqualificazione: le censure devono essere coerenti con la qualificazione effettivamente ritenuta dalla Corte territoriale.
  • La consumazione del reato di violenza privata può essere accertata anche quando la vittima teoricamente poteva allontanarsi, purché dagli elementi fattuali emerga che la vittima ha effettivamente tollerato il comportamento a causa di minacce, intimidazioni o danneggiamenti.
  • La determinazione della pena è sostanzialmente rimessa alla discrezionalità del giudice di merito in base agli artt. 132 e 133 c.p.; la cassazione interviene solo se la motivazione è illogica, arbitraria o del tutto insufficiente.
  • Ricorsi per cassazione inammissibili comportano normalmente la condanna alle spese processuali e possono comportare l'obbligo di versamento alla Cassa delle Ammende, quantificato in relazione al grado di colpa dell'istante.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.